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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25634/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti in pendenza del giudizio di legittimità e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo altresì la compensazione delle spese processuali. Ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui tale obbligo non sussiste quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia traeva origine da una condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di tre soggetti, ritenuti responsabili, quali amministratori di una società poi fallita, dei danni arrecati alla massa fallimentare per mala gestio. La Corte d'appello, in parziale riforma, riduceva l'importo dovuto. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati i contenuti specifici di tali motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti comunicavano di avere definito transattivamente la controversia con scrittura privata, poi adempiuta, chiedendo concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il fallimento ribadiva tale richiesta con successive memorie e istanze, anche a seguito del decesso del difensore originario dei ricorrenti e della nomina di un nuovo difensore.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Richiamato solo per escludere che la definizione transattiva della lite sia riconducibile alle tipologie decisorie previste da questa norma.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato solo per affermare che, in caso di accordo transattivo sopravvenuto, non si versa in una delle ipotesi decisorie contemplate dalla norma.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere la riconducibilità della vicenda alle decisioni previste da questa disposizione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    La cessazione della materia del contendere esclude la debenza del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione transattiva della lite sopravvenuta in sede di legittimità comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e non integra un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva da un accordo tra le parti, può disporsi la compensazione delle spese processuali se richiesta concordemente.
  • In caso di cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità non è dovuto il doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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