Ordinanza n. 1959/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto emesso dal Questore di Caserta in data 29.04.2025 (-OMISSIS-), recante il respingimento dell'istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo; della nota Cat. 6F/PASI 2025 del 31.03.2025 di rigetto delle memorie difensive ex art. 10-bis L. 241/90 e di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale, propedeutico a quello impugnato e se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di respingimento dell'istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, unitamente al rigetto delle memorie difensive ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Caserta recante il respingimento dell'istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo e la nota di rigetto delle memorie difensive presentate a seguito del preavviso di rigetto. Ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti, deducendo doglianze di legittimità non ulteriormente specificate nel testo dell'ordinanza. Il giudice ha esaminato anche, senza definirla, la questione della ricevibilità del ricorso, rilevando che esso risultava notificato il 20 giugno 2026 rispetto a un provvedimento notificato il 30 marzo 2026, secondo quanto dichiarato nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che le doglianze non presentassero apprezzabili profili di fondatezza, considerando l'ampia discrezionalità riconosciuta all'Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione complessiva dell'affidabilità del richiedente. In particolare, ha valorizzato gli esiti dei controlli attestanti frequentazioni del richiedente con soggetti gravati da pregiudizi di polizia e gli elementi accertati con riferimento a un congiunto convivente. Il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente per la totale mancanza di allegazioni al riguardo. La questione della ricevibilità del gravame è rimasta impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda le memorie difensive presentate dal richiedente dopo il preavviso di rigetto, poi respinte dall'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di una licenza di porto d'armi, l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione complessiva dell'affidabilità del richiedente, potendo considerare anche frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia e gli elementi riferibili a un congiunto convivente.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere sorretta sia da una ragionevole prospettazione di fondatezza delle censure sia da specifiche allegazioni circa il periculum in mora; la totale omissione di allegazioni sul pregiudizio grave e irreparabile è sufficiente a escludere tale presupposto.
- La valutazione cautelare può essere definita sulla base di una sommaria delibazione degli elementi acquisiti, senza pregiudicare la successiva decisione sulla ricevibilità del ricorso quando tale questione non venga espressamente definita.
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