Sentenza del 31/05/2016 n. 408 - Comm. Trib. Prov. Pescara
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento con cui gli veniva richiesto il versamento integrativo del contributo unificato relativo a un ricorso cumulativo del 2013, avente a oggetto due ingiunzioni di pagamento. Sosteneva che il contributo dovesse essere calcolato sul valore complessivo risultante dalla somma dei tributi riferiti ai due atti, anziché sul valore di ciascun atto separatamente, richiamando gli artt. 14 del TUSG e 12 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il recupero del contributo unificato insufficiente. Nel processo tributario, anche quando più atti sono impugnati con un unico ricorso, il contributo deve essere calcolato con riferimento a ciascun singolo atto impugnato e non sulla somma dei relativi valori. La decisione si fonda sulla natura impugnatoria del processo tributario e sull'autonomia dei singoli procedimenti accertativi. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 14 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115/2002
Nel processo tributario, il contributo unificato va pagato con riferimento a ogni singolo atto impugnato sia in primo grado sia in appello.
La norma è stata interpretata nel senso che, in caso di ricorso cumulativo contro più atti tributari, il contributo unificato deve essere versato separatamente per ciascun atto, in base al relativo valore.
Art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma la Commissione ha ritenuto che non imponesse il calcolo unitario del contributo sulla somma dei valori delle controversie.
Art. 3 della Costituzione
Il calcolo del contributo per singolo atto evita disparità di trattamento tra chi propone ricorsi separati e chi sceglie di impugnare più atti con un ricorso cumulativo.
Legge n. 147/2013
La legge ha confermato e precisato il criterio secondo cui, nel processo tributario, il contributo unificato è dovuto in relazione a ogni singolo atto impugnato.
Direttiva MEF n. 2/DGT del 2012
Nel caso di ricorso cumulativo, il calcolo del contributo unificato va fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.
La direttiva ha fornito l'indirizzo amministrativo successivamente ritenuto coerente con l'intervento legislativo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso cumulativo contro più atti non comporta, di regola, un unico contributo calcolato sul valore complessivo: occorre considerare separatamente il valore di ogni atto impugnato.
- La scelta di riunire più impugnazioni in un unico ricorso può favorire l'economia processuale, ma non può determinare un risparmio sul contributo unificato.
- Il parametro principale per determinare il contributo unificato tributario è il singolo atto impositivo impugnato, non la somma delle domande formulate né il valore complessivo del ricorso.
- In presenza di più atti autonomi, il giudice deve normalmente esaminare la legittimità di ciascun atto e la decisione deve contenere statuizioni riferibili a ogni singola impugnazione.
- Quando la segreteria contesta un versamento insufficiente perché il contributo è stato calcolato cumulativamente, la pretesa è generalmente conforme all'orientamento richiamato nella sentenza, salvo diverse disposizioni applicabili al caso concreto.
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