Cassazione Civile, Ordinanza n. 28343/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo e revocato il decreto. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una parte aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 10.000 fondato su un bonifico bancario e sulla deduzione che la somma le fosse stata prestata a titolo di mutuo. Il debitore aveva proposto opposizione sostenendo di non aver assunto alcun obbligo restitutorio e che la somma era stata invece versata per sostenere progetti umanitari; in primo grado l’opposizione era stata rigettata, ritenendosi provato il prestito e, in via ulteriore, osservandosi che, se si fosse trattato di liberalità, vi sarebbe stata una donazione nulla per difetto di forma. In appello, il debitore aveva censurato tale decisione deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa valutazione delle prove e difetto di prova del mutuo. La Corte d’appello aveva accolto il gravame, ritenendo che nel giudizio di opposizione l’attore in senso sostanziale fosse la creditrice opposta, gravata della prova dei fatti costitutivi del credito restitutorio, e che tale prova non fosse stata fornita. In cassazione la creditrice ha articolato tre motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per asserita formazione di giudicato interno sulla ratio decidendi di primo grado, che avrebbe impedito l’esame dell’appello; 2) violazione degli artt. 112, 99, 342, 346 c.p.c., 2697 e 1988 c.c. e altre norme, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente addossato a lei un onere probatorio inesistente nella fase oppositiva; 3) nullità della sentenza e violazione delle norme sulla donazione e sulla motivazione, anche per aver la Corte d’appello deciso con una pretesa ragione più liquida. La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, chiarendo che la ratio decidendi di primo grado non era la nullità della donazione, ma l’accertamento che la somma fosse stata versata a titolo di prestito, e che tale ratio era stata correttamente censurata in appello; inoltre ha ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto resta attore in senso sostanziale e sopporta il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la nullità perché il giudice di appello ha deciso su una ratio effettivamente devoluta.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in monitorio grava sull’opposto, che è attore in senso sostanziale.
art. 1988 c.c.
È invocato nel ricorso, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta, ritenendo che non esoneri la creditrice dalla prova del titolo costitutivo del credito nel caso concreto.
art. 633 c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione al procedimento monitorio, ma la Corte conferma che il creditore che agisce in monitorio deve comunque provare i fatti costitutivi della pretesa quando l’opposizione contesta il titolo.
art. 113 c.p.c.
È menzionato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi la denunciata violazione.
art. 342 c.p.c.
È invocato per contestare l’ammissibilità/struttura dell’appello, ma la Corte ritiene ammissibile l’esame del motivo di gravame.
art. 346 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa la dedotta preclusione.
art. 2909 c.c.
È invocato in relazione al preteso giudicato interno; la Corte esclude che si fosse formato sul punto decisivo.
art. 24 Cost.
È citato nei motivi di ricorso come parametro di garanzia processuale, ma senza accoglimento.
art. 111 Cost.
È richiamato per il dovere di motivazione e il giusto processo; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 2907 c.c.
È menzionato nel secondo motivo senza che venga ravvisata una violazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato in relazione alla motivazione, ma il ricorso è rigettato.
art. 132 c.p.c.
È invocato per nullità della sentenza per motivazione, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 782 c.c.
È richiamato nel terzo motivo in tema di forma della donazione, ma la decisione non si fonda sulla nullità della liberalità.
art. 783 c.c.
È menzionato in primo grado per escludere la validità di una eventuale donazione priva della forma richiesta; la Cassazione precisa che tale considerazione era solo incidentale e non ratio decidendi.
art. 1418 c.c.
È richiamato nel terzo motivo con riferimento alla nullità, ma non determina l’accoglimento del ricorso.
art. 1325 c.c.
È richiamato nel terzo motivo per la struttura del contratto e la causa, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto conserva la qualità di attore in senso sostanziale e sopporta il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
- Se l’opponente contesta non la dazione della somma ma il titolo giustificativo dedotto dal creditore, resta comunque a carico di quest’ultimo dimostrare il fondamento causale della propria pretesa restitutoria.
- La ratio decidendi effettiva della sentenza di primo grado va individuata nella statuizione che sorregge la decisione, non in considerazioni ulteriori formulate ad abundantiam; solo la prima delimita il thema decidendum devoluto in appello.
- Non ricorre violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice d’appello esamina un motivo diretto contro la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel processo monitorio, il semplice richiamo a un bonifico bancario non esonera il creditore dalla prova del rapporto sostanziale allegato a fondamento della domanda, ove l’opposizione contesti il titolo del pagamento.
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