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Sentenza

Sentenza n. 867/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento a) della nota prot. n. 8299 del 06.03.2026, notificata il 12.03.2026, a firma del Responsabile del Settore VII del Comune di Porto Cesareo (Pratica 5355-B), ing. Tea D’Errico, e con il visto del Coordinatore dell’Ufficio Condono, geom. Strafella Gianluca, nella parte in cui si subordina il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per l'immobile di via Pisanelli 40 (Piano Primo) al versamento da parte di Celli Sandra di Euro 14.197,22 complessivi entro 60 giorni, pena l’improcedibilità dell’istanza di condono, e ove occorra della precedente nota prot. 15972 del 31.05.2024; b) della analoga nota prot. 8296 del 06.03.2026 (Pratica 5355-A) sempre a firma del Responsabile del Settore VII del Comune di Porto Cesareo (Pratica 5355-A), ing. Tea D’Errico, e con il visto del Coordinatore dell’Ufficio Condono, geom. Strafella Gianluca, nella parte in cui si subordina il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per l'immobile di via Pisanelli 40 (Piano Terra) al versamento da parte di Celli Maria di Euro 13.150,35 complessivi entro 60 giorni, pena l’improcedibilità dell’istanza di condono, e ove occorra della precedente nota prot. 15972 del 31.05.2024; c) di ogni atto presupposto e connesso, ivi incluse eventuali delibere tariffarie comunali applicate retroattivamente a istanze istruttoriamente esaurite; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto alla rideterminazione degli oneri concessori applicando le tariffe in vigore al consolidamento istruttorio (1996) o al momento dell’istanza (1986).

Giustizia amministrativa202600479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note comunali che subordinavano il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria al pagamento di oneri concessori e contributo sul costo di costruzione, calcolati secondo la normativa vigente al momento del rilascio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, comproprietarie di due porzioni di un fabbricato residenziale interessato da abusi realizzati tra il 1973 e il 1983, avevano presentato istanza di condono ai sensi della l. 47/1985. Dopo una prima richiesta di integrazione documentale del 1996 e una seconda richiesta del 2022, evasa nel marzo 2022, il Comune comunicava l'accoglimento della domanda subordinandolo al pagamento di complessivi oneri concessori, costo di costruzione e diritti di segreteria. Le ricorrenti impugnavano le successive note comunali, che distinguevano gli importi riferiti alle due unità immobiliari, deducendo: violazione della normativa urbanistica e dell'art. 2 l. 241/1990; lesione del legittimo affidamento e violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia; violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione. Chiedevano inoltre l'accertamento del diritto alla rideterminazione degli oneri applicando le tariffe vigenti nel 1986 o al momento del consolidamento istruttorio del 1996.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondato il motivo principale, affermando che, in applicazione del principio tempus regit actum, il calcolo degli oneri concessori e del contributo sul costo di costruzione deve rispettare la normativa, anche regolamentare, vigente al momento del rilascio del titolo in sanatoria. Il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza non comporta l'applicazione delle tariffe pregresse, anche perché le ricorrenti non avevano utilizzato i rimedi contro l'inerzia o il ritardo dell'amministrazione e l'istanza era incompleta, essendo stata oggetto di due richieste di integrazione; la valutazione amministrativa poteva quindi essere completata solo dopo la produzione integrativa del marzo 2022. La censura relativa alla violazione dei termini procedimentali è stata giudicata strumentale e inammissibile, anche per il mancato esperimento dell'azione avverso il silenzio. È stata respinta anche la doglianza sul legittimo affidamento, ritenuta generica e difficilmente configurabile in capo al responsabile di un abuso edilizio. Infine, il TAR ha escluso la disparità di trattamento e la manifesta ingiustizia, poiché il raffronto riguardava pratiche diverse, relative ad abusi differenti e definite in tempi diversi. Le ulteriori censure di illogicità, difetto di istruttoria e motivazione sono state quindi ritenute infondate. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 2 l. 241/1990

    La censura relativa alla violazione dei termini di conclusione del procedimento è stata ritenuta strumentale e inammissibile, anche perché le ricorrenti non avevano promosso l'azione contro il silenzio o l'inerzia dell'amministrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La doglianza relativa al difetto di motivazione è stata respinta nel complessivo giudizio di infondatezza delle censure finali.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dalle ricorrenti a sostegno della dedotta violazione del legittimo affidamento, senza che il TAR riconoscesse la fondatezza della censura.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dalle ricorrenti a sostegno del dovere di correttezza, senza che il TAR riconoscesse la fondatezza della censura.

  • l. 47/1985

    Costituisce la disciplina in base alla quale erano state presentate le istanze di condono edilizio; la decisione riguarda il calcolo degli oneri connessi al rilascio del titolo in sanatoria.

Massime di principio

  • In applicazione del principio tempus regit actum, gli oneri concessori e il contributo sul costo di costruzione relativi al rilascio di un titolo edilizio in sanatoria devono essere calcolati sulla base della normativa, anche regolamentare, vigente al momento del rilascio del titolo, e non necessariamente su quella vigente alla presentazione dell'istanza o al completamento dell'istruttoria.
  • Il protrarsi del procedimento di condono non determina di per sé il diritto all'applicazione delle tariffe vigenti al momento della presentazione dell'istanza quando l'interessato non abbia utilizzato i rimedi predisposti contro l'inerzia o il ritardo dell'amministrazione.
  • Quando l'istanza di condono è incompleta e l'amministrazione richiede integrazioni documentali, la valutazione amministrativa può ritenersi completabile solo dopo l'acquisizione della documentazione richiesta; il tempo anteriore alla regolarizzazione dell'istanza non fonda automaticamente un affidamento sull'applicazione di tariffe pregresse.
  • La deduzione della violazione dei termini procedimentali può essere dichiarata strumentale e inammissibile se l'interessato, a fronte dell'inerzia amministrativa, non ha promosso l'azione contro il silenzio o gli altri rimedi previsti dall'ordinamento.
  • La disparità di trattamento non è configurabile mediante il raffronto con pratiche amministrative diverse per oggetto, caratteristiche degli abusi e tempi di definizione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioContributo di costruzione e oneriTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoTermini del procedimentoEccesso di potere

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