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Ordinanza

Ordinanza n. 1474/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale che ha dichiarato inammissibile e respinto l’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l’occupazione, negli anni ottanta, di alcune aree private sulle quali il Comune ha realizzato il prolungamento di strade, marciapiedi e opere di urbanizzazione primaria. Hanno chiesto l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o, in subordine, la restituzione dei beni, il ripristino dello status quo ante e il pagamento delle indennità. Il Comune ha respinto l’istanza richiamando, per la particella 1951, l’acquisizione derivante da una transazione del 12 dicembre 2000 relativa alla particella 62 e, per le particelle 1874, 1952 e 1953, l’acquisto originario di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam. I ricorrenti hanno dedotto l’inidoneità della transazione a trasferire la particella 1951, la mancata inclusione di tale particella nell’accordo, l’assenza dei presupposti della dicatio ad patriam, la nullità del provvedimento per violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva imposto al Comune di provvedere sull’istanza, nonché la violazione degli artt. 1, 2, 3, 9 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 13 l.r. 7/2019 per omessa valutazione delle osservazioni e difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e il difetto di giurisdizione, sostenendo inoltre l’avvenuto trasferimento o usucapione delle aree e la formazione di una servitù di uso pubblico.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né le eccezioni preliminari. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriori documenti per ricostruire le vicende traslative relative alla particella 62 e verificare se la particella 1951, derivata dal frazionamento della particella 62 intervenuto nel 2001, fosse compresa nella transazione del 12 dicembre 2000 o nel successivo atto di cessione del 13 luglio 2001. Il Collegio ha evidenziato le incongruenze tra l’estensione e l’individuazione delle aree menzionate nella consulenza tecnica d’ufficio, nella transazione, nella sentenza della Corte d’Appello e nella documentazione catastale e ipotecaria. Ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 65, comma 2, c.p.a., ha quindi ordinato alle parti di depositare gli allegati alle consulenze tecniche d’ufficio, gli atti introduttivi dei giudizi civili, l’atto di cessione del 13 luglio 2001 e ogni altro documento utile, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Disciplina l’acquisizione sanante di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido titolo; la relativa istanza costituisce l’oggetto del procedimento amministrativo controverso, senza che l’ordinanza ne definisca ancora l’applicazione concreta.

  • art. 117 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione al precedente ricorso contro il silenzio, concluso con l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti per dedurre la nullità del provvedimento per violazione del giudicato; la questione non è stata decisa nell’ordinanza istruttoria.

  • art. 114 c.p.a.

    È stato richiamato dai ricorrenti con riferimento alla tutela in ottemperanza per la dedotta violazione del giudicato; il TAR non ha definito tale questione.

  • art. 2943 c.c.

    Il Comune lo ha richiamato sostenendo che l’interruzione dell’eventuale usucapione avrebbe richiesto atti giudiziali; la questione è rimasta impregiudicata.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre i mezzi istruttori necessari alla decisione; è stato utilizzato come base dell’ordine di produzione documentale.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento del potere istruttorio esercitato dal Collegio nella fase di acquisizione dei documenti.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità del diniego di acquisizione sanante dipende dalla ricostruzione di precedenti vicende traslative, catastali o espropriative, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione degli atti e delle consulenze tecniche necessari a individuare con precisione i beni interessati e la loro titolarità.
  • Il frazionamento catastale intervenuto dopo una transazione o un atto di cessione non consente, da solo, di stabilire se la particella derivata sia stata trasferita: occorre confrontare l’originaria individuazione fisica e catastale delle aree con il contenuto degli atti negoziali, delle pronunce civili e della documentazione ipotecaria.
  • Un’ordinanza istruttoria che dispone acquisizioni documentali non definisce le eccezioni di rito né i motivi di merito, i quali restano impregiudicati fino alla successiva decisione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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