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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1480/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cetrangolo agiva per il riconoscimento di una servitù di passo (azione confessoria servitutis) su una stradina che consentiva l'accesso al suo fondo e che secondo lui era stata illegittimamente spostata dal Comune di Roccagloriosa, impedendogli il passaggio; chiedeva inoltre il risarcimento del danno nei confronti del Comune. In primo grado la domanda confessoria fu respinta; in appello la Corte di Salerno confermò il rigetto della confessoria ma parzialmente riformò la decisione condannando il Comune al risarcimento di €1.500. Cetrangolo proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi, lamentando omissione di motivazione, errata qualificazione del regime probatorio (richiamando la figura della communio ex collatione agrorum privatorum), omissione di valutazione di specifici titoli (atti di trasferimento con servitù) e incoerenza sulla qualificazione pubblica/privata della strada.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la maggior parte dei motivi (salvo il secondo) fossero impropriamente formulati come omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., senza indicare il 'fatto storico' specifico la cui omissione si deducesse dalla sentenza, alla luce della riforma introdotta dal d.l. n. 83/2012. Ha inoltre richiamato il principio della "doppia conforme" (art. 348 ter c.p.c.) che esclude la cassazione per omesso esame quando primo e secondo grado si basino sul medesimo iter logico-argomentativo. Quanto al merito sostanziale, la Corte ha condiviso i giudici di merito nel ritenere che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio prescritto per l'azione confessoria (mancanza di prova del titolo costitutivo e della incidenca del percorso nei fondi dei convenuti) e che, sulla base della consulenza tecnica, il passo fosse esercitato su una strada vicinale/derivazione comunale. Perciò il rigetto della confessoria è stato confermato e il ricorso di Cetrangolo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (€200 per esborsi, €2.000 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario 15%) e la Corte ha rilevato l'eventuale applicabilità del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, n.5)

    Dopo il d.l. n.83/2012 il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non più l'astratta omissione o vizio della motivazione; il ricorrente deve indicare il fatto omesso, la fonte testuale/extratestuale e la sua decisività. Molti motivi che lamentavano mera carenza motivazionale sono stati dichiarati inammissibili.

  • d.l. n. 83/2012

    Ha modificato il primo comma dell'art. 360 c.p.c., restringendo l'oggetto del ricorso per cassazione relativo alla motivazione alla sola ipotesi di omesso esame di fatti decisivi espressamente indicati.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso ma non efficacemente censurato: la Corte ha sottolineato l'inammissibilità delle censure che non individuano il fatto storico omesso e non ne spiegano la decisività secondo i requisiti richiesti.

  • art. 1079 c.c.

    Norma richiamata in tema di azione confessoria: il soggetto che agisce per il riconoscimento della servitù deve provare l'esistenza del relativo diritto (onere probatorio a carico dell'attore); la presunzione è nella libertà del fondo servente.

  • art. 1068 c.c.

    Richiamata dal ricorrente (per analogia) in tema di trasferimento/modifica della servitù; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'analogia prospettata quando la modificazione del tracciato è stata operata da un terzo (il Comune) e non dal titolare del fondo servente.

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale sulla prova delle allegazioni; la Corte ha ritenuto che l'attore non avesse assolto l'onere della prova a suo carico in ordine al titolo costitutivo della servitù e alla incidenza del percorso.

  • art. 2933 c.c.

    Richiamata tra le norme pertinenti alla causa dal ricorrente (sulla prescrizione), ma senza che la Corte ravvisi violazione specifica né ne faccia elemento decisivo nella decisione di cassazione.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Applicato per escludere la cassabilità delle censure basate su omesso esame quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado (doppia conforme); in tali casi il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.

  • art. 366 c.p.c. e art. 369 c.p.c.

    Richiamati come presidi procedurali per l'indicazione del fatto storico omesso e per i requisiti formali del ricorso in cassazione; il ricorrente non ha adempiuto agli obblighi di specificazione richiesti.

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n.115/2002

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato (se dovuto) ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • In un'azione confessoria (art.1079 c.c.) l'attore ha l'onere di provare sia il titolo costitutivo della servitù sia l'effettiva incidenza del percorso sul fondo altrui; la mera allegazione non basta.
  • Dopo la riforma del 2012, per impugnare in Cassazione su base motivazionale è necessario indicare espressamente il 'fatto storico' omesso e dimostrarne la rilevanza decisiva; le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili.
  • Se la sentenza di appello conferma motivazioni e conclusioni del primo grado (doppia conforme), molte censure di merito o sull'omesso esame risultano inammissibili salvo prova che la ratio decidendi sia diversa fra i due gradi.
  • La cartografia catastale e i rilievi catastali possono avere valore probatorio o indiziario, ma non sostituiscono la prova documentale del titolo o della effettiva servitù sul fondo privato.
  • Quando il tracciato della via è stato spostato o modificato da un ente pubblico, la responsabilità per il pregiudizio può in concreto riguardare il Comune; la qualificazione pubblica della strada (vicinale/derivazione comunale) esclude talvolta la configurazione della servitù nei confronti dei privati.
  • In sede di ricorso per cassazione è essenziale indicare con precisione le norme ora violato e collegare ogni doglianza a specifici atti o passaggi della motivazione di merito per evitare l'inammissibilità.

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