Sentenza n. 7168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accesso ai documenti relativi all’autorizzazione, alla detenzione e al canone applicato per l’occupazione di un fondo comunale in area P.I.P. da parte di un’impresa terza
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa occupante)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 134/2026, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario e inammissibili i motivi aggiunti contro il diniego opposto dal Comune alla seconda istanza di accesso. L’istanza del 25 luglio 2025 chiedeva documenti sull’autorizzazione e sulla misura del canone relativo al fondo comunale occupato da un’impresa terza, dopo che il Comune aveva quantificato in 2.545,20 euro al giorno l’indennità richiesta all’appellante per l’occupazione sine titulo del proprio fondo dal 1° gennaio 2025. L’appellante deduceva violazione degli artt. 22 e seguenti e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 30 del d.lgs. n. 33/2013 e sviamento, sostenendo che la nuova richiesta, pur riguardando in parte documenti già chiesti l’11 marzo 2025, era fondata su fatti sopravvenuti e su un interesse difensivo diverso: verificare la ragionevolezza e l’imparzialità della quantificazione del proprio canone mediante il confronto con il trattamento riservato all’occupante del fondo vicino.
La decisione
L’appello è accolto e, decidendo la controversia sull’accesso, il Consiglio di Stato annulla il diniego e ordina al Comune di consentire entro 30 giorni la visione e l’estrazione di copia della documentazione richiesta. Il diniego non poteva essere considerato meramente confermativo di quello del 21 marzo 2025: la prima istanza era collegata al diniego di regolarizzazione dell’occupazione, mentre la seconda era motivata dalla successiva quantificazione dell’indennità per il 2025 e dalla necessità di confrontarla con il canone o l’indennità riferiti al fondo occupato dall’impresa terza. La diversità dell’interesse rendeva ammissibile la reiterazione dell’istanza e imponeva una nuova valutazione, sicché il richiamo per relationem alle ragioni del precedente diniego non era coerente con la nuova richiesta. L’opposizione della controinteressata non era di per sé decisiva: spettava al Comune comparare gli interessi contrapposti, senza attribuire al terzo un potere di veto. Il collegamento tra i documenti e l’esigenza difensiva va valutato in astratto; non è consentito anticipare un giudizio sull’ammissibilità o sulla fondatezza dell’eventuale controversia futura, salvo l’evidente e assoluta mancanza di collegamento, non ravvisata nel caso. Il Comune e la controinteressata sono stati condannati in solido alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in 500 euro oltre accessori di legge, se dovuti; spese compensate tra le parti private.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse
Per l’accesso documentale è sufficiente che i documenti richiesti siano potenzialmente utili alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante; non occorre che costituiscano prova diretta della lesione, né si può anticipare la valutazione sull’esito del giudizio futuro.
art. 24 l. 241/1990
È onere, infatti, dell’Amministrazione, in caso di opposizione del controinteressato valutare i contrapposti interessi, al fine di individuare quello prevalente, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’opposizione del controinteressato non determina automaticamente il diniego: l’amministrazione deve autonomamente bilanciare gli interessi contrapposti e individuare quello prevalente.
art. 116, comma 4, c.p.a.
il giudizio in materia di accesso è un “giudizio sul rapporto”, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso, che si conclude, ove l’accertamento abbia avuto esito positivo, con una sentenza di condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., all’esibizione e, ove previsto, alla pubblicazione dei documenti richiesti
Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice accerta direttamente il diritto all’accesso e, se lo riconosce, può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, senza limitarsi ad annullare il diniego.
Massime di principio
- La reiterazione di un’istanza di accesso non è meramente confermativa quando è giustificata da fatti sopravvenuti o da una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante; in tal caso l’amministrazione deve svolgere una nuova valutazione e il diniego è autonomamente contestabile.
- L’opposizione del controinteressato non vincola l’amministrazione né costituisce, da sola, una ragione sufficiente per negare l’accesso: l’amministrazione deve valutare e bilanciare gli interessi contrapposti.
- Il nesso tra il documento richiesto e l’interesse difensivo va apprezzato in astratto. È sufficiente una potenziale utilità per la tutela della situazione giuridica; amministrazione e giudice non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza o ammissibilità dell’eventuale giudizio futuro, salvo l’evidente e assoluta mancanza di collegamento.
- Il giudizio in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. è diretto all’accertamento del diritto nel rapporto sostanziale e, quando la domanda è fondata, consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti.
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