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Legge

L.R. Sardegna 10/2007

Norme sul servizio civile volontario in Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 10/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il servizio civile volontario regionale sardo, ne definisce finalità, soggetti ammessi, progetti, compensi, benefici, organi di coordinamento e programmazione, e rinvia in via residuale alla disciplina nazionale. Prevede finanziamento regionale a partire dal 2008 e decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Servizio civile volontario regionale in Sardegna

Servizio civile volontario regionale in Sardegna

La legge istituisce il servizio civile volontario regionale, denominato “servizio civile sardo”, nell’ambito delle competenze della Regione Sardegna. La disciplina mira a valorizzare il servizio civile come esperienza di solidarietà, formazione civica e partecipazione attiva, con applicazione limitata al territorio regionale e, per alcuni progetti, anche all’estero.

Finalità e principi

La Regione promuove, organizza e finanzia il servizio civile sardo con risorse proprie, perseguendo obiettivi di formazione dei giovani e di diffusione di valori civici e sociali. Tra le finalità principali vi sono:

  • la crescita umana, civica, culturale e professionale dei giovani;
  • il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità regionale;
  • la promozione della pace, della non violenza, della solidarietà e della cooperazione;
  • il sostegno alle politiche giovanili pubbliche e private;
  • l’educazione alla legalità, al dialogo e al contrasto delle discriminazioni;
  • la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e linguistico sardo;
  • la promozione delle pari opportunità e dell’educazione al consumo consapevole.

Progetti di servizio civile sardo

I progetti possono essere presentati solo dagli enti iscritti all’albo regionale degli enti di servizio civile e hanno durata annuale. Ogni progetto deve indicare obiettivi, referente operativo, numero dei partecipanti, eventuali requisiti fisici o di idoneità, attività educative e formative, impegno settimanale e modalità di impiego. L’impegno medio settimanale, calcolato sull’intera durata del progetto, non può essere inferiore a 30 ore né superiore a 36 ore.

I progetti che rispettano i requisiti sono inseriti in una graduatoria secondo i criteri fissati dalle linee guida regionali e dal bando annuale. I progetti idonei ma non finanziati possono essere ripresentati negli anni successivi. Il bando annuale di ammissione è emanato entro 15 giorni dalla definizione dei progetti finanziabili e indica i progetti finanziati e i posti disponibili. La selezione dei candidati è svolta dagli enti proponenti.

Requisiti di partecipazione e svolgimento all’estero

Possono svolgere il servizio civile sardo i soggetti che:

  • abbiano età compresa tra 18 anni e 30 anni non compiuti;
  • siano cittadini italiani;
  • siano nati o residenti in Sardegna, oppure, per la parte di progetto svolta all’estero, risultino nati o residenti nello Stato estero interessato;
  • non abbiano già svolto servizio civile nazionale o regionale.

Il servizio può essere svolto anche all’estero presso sedi di enti pubblici o privati accreditati, per progetti di rilevante interesse regionale, in particolare in ambito umanitario, di cooperazione allo sviluppo, educazione alla mondialità e alla pace, nonché a favore delle comunità di emigrati sardi, previo accordo con la rappresentanza dei circoli degli emigrati accreditati presso la Regione.

Doveri, incompatibilità e natura del rapporto

I volontari devono adempiere con responsabilità alle mansioni assegnate. Il servizio civile sardo non costituisce rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. Sono previste incompatibilità con:

  • qualsiasi rapporto di lavoro, anche pregresso o in corso, con l’ente presso cui si presta servizio;
  • qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma.

Compenso e tutele

Ai partecipanti spetta un assegno non retributivo di importo pari a quello previsto per il servizio civile nazionale. Inoltre sono garantite:

  • copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per danni subiti o causati durante il servizio;
  • prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all’attività, a carico del servizio sanitario regionale e senza oneri per gli interessati.

Valorizzazione dell’esperienza di servizio civile

La Regione può stipulare accordi con le associazioni d’impresa per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di chi ha svolto servizio civile sardo o nazionale. Nelle procedure di accesso all’impiego nell’Amministrazione regionale e negli enti regionali, il periodo di servizio effettivamente prestato è valutato come credito formativo. La Regione può estendere questo beneficio agli enti locali tramite accordi con le loro associazioni. Sono inoltre previste possibili agevolazioni su trasporti, servizi culturali e altri servizi pubblici, nonché convenzioni con università e istituzioni scolastiche per la certificazione delle competenze e il riconoscimento di crediti formativi.

Promozione, informazione e supporto operativo

L’Amministrazione regionale svolge attività di promozione e informazione sul servizio civile sardo, avvalendosi degli enti iscritti all’albo e raccordandosi con enti locali, ufficio scolastico regionale, scuole e università. Per l’attuazione della legge è istituito presso la Presidenza della Regione l’Ufficio regionale per il servizio civile sardo, al quale sono affidate anche la banca dati dei progetti, il monitoraggio dei risultati e il supporto alle attività di vigilanza, indirizzo, programmazione e formazione. È prevista la possibilità di ispezioni, previa adozione di apposito regolamento, e un raccordo con l’Ufficio nazionale per il servizio civile. L’Ufficio presenta una relazione annuale sugli esiti delle attività di controllo.

Albo regionale degli enti di servizio civile

È istituito l’albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile. Possono iscriversi, su domanda, gli enti con sede legale e operativa in Sardegna oppure, se già iscritti ad albo nazionale o regionale, con almeno una sede operativa in Sardegna. Per l’iscrizione è richiesto:

  • assenza di scopo di lucro;
  • coerenza delle finalità istituzionali con quelle del servizio civile sardo;
  • adeguata capacità organizzativa e possibilità di impiego.

Organi consultivi e di confronto

È istituita la Consulta regionale per il servizio civile sardo, organismo permanente di indirizzo e consulenza sulla programmazione regionale. La Consulta esprime indirizzi sul documento di programmazione triennale e sul piano annuale, formula proposte e pareri e può proporre attività pubbliche. È nominata dal Presidente della Regione, dura tre anni e partecipa a titolo gratuito. La prima seduta deve tenersi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, per approvare il regolamento interno.

È inoltre prevista la Conferenza regionale degli enti di servizio civile, convocata almeno due volte all’anno dall’Ufficio regionale, quale sede di confronto e valutazione anche ai fini della programmazione triennale. La sua struttura è demandata a un atto autonomo, ma deve avere rappresentatività regionale e appartenere all’albo regionale.

Coordinamenti provinciali

Le province, in collaborazione con gli enti iscritti all’albo, promuovono la costituzione di coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile. Tali organismi, costituiti in forma associativa, possono usare risorse messe a disposizione da province, altri enti locali, enti aderenti e, se disponibili, finanziamenti regionali. I coordinamenti svolgono funzioni di rappresentanza, sportello informativo, raccolta e aggiornamento dati e supporto alla presentazione dei progetti.

Linee guida regionali e programmazione triennale

Il Consiglio regionale approva con atto di natura regolamentare le linee guida regionali sul servizio civile sardo. Esse definiscono:

  • i settori prioritari di intervento;
  • i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione delle graduatorie;
  • l’organizzazione dei controlli, con indicazione della quota minima di progetti da verificare ogni anno;
  • i criteri per l’informazione;
  • i principi, le modalità e i tempi della formazione.

L’Ufficio regionale predispone il documento di programmazione triennale, sentiti Consulta e Conferenza regionale. Il documento definisce capacità complessiva di impiego, criteri di approvazione dei progetti, criteri di ammissione dei volontari, settori prioritari, forme di riconoscimento e incentivazione, tempi di attuazione, attività informative e formative, e programmi di aggiornamento per i responsabili del servizio civile. La Giunta regionale lo approva sulla base dei bisogni del territorio e delle priorità individuate dalla Conferenza regionale.

Aspetti finanziari e rinvio alla disciplina nazionale

Per l’attuazione della legge gli oneri sono quantificati in una somma non inferiore a 3.000.000 euro e sono coperti, a decorrere dal 2008, mediante la legge finanziaria regionale. La Giunta sottopone alla Conferenza regionale i criteri per determinare le risorse da destinare annualmente al finanziamento dei progetti. Per quanto non disciplinato dalla legge o dalle linee guida regionali, si applicano in quanto compatibili le norme sul servizio civile nazionale.

Entrata in vigore e attualità

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Pur essendo formalmente la disciplina istitutiva del servizio civile sardo, oggi risulta sostanzialmente riferita a una fase normativa risalente e a programmazioni annuali/triennali ormai storicizzate; ai fini pratici può essere considerata in larga misura superata o comunque di interesse prevalentemente storico-ricostruttivo.

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