Sentenza del 13/03/2017 n. 191 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori redditi derivanti dal disconoscimento di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, dall'indeducibilità di costi per fitto manager e da ulteriori rilievi. In via preliminare, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, perché l'avviso era stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo e dalla redazione del processo verbale di constatazione. Nel merito, aveva contestato anche la fondatezza dei rilievi fiscali e il recupero dei costi.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo violato il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, rilevando che l'avviso, pur notificato prima del decorso dei sessanta giorni, indicava specifiche ragioni di urgenza collegate alla particolare gravità della condotta ritenuta lesiva degli interessi erariali. Secondo il giudice, la presenza di effettive e specifiche ragioni di urgenza consente l'emissione dell'avviso ante tempus. Le ulteriori questioni di merito non sono state esaminate perché non risultavano riproposte in appello. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La notifica dell'avviso prima del decorso dei sessanta giorni comporta, in linea generale, l'illegittimità dell'atto, perché il termine tutela il contraddittorio procedimentale. Tuttavia, l'inosservanza del termine non invalida l'avviso quando l'Ufficio dimostri l'esistenza di specifiche ed effettive ragioni di urgenza, presenti al momento dell'emissione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12
La disposizione è stata interpretata alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 24316/2014: non è sufficiente che l'avviso menzioni formalmente ragioni di urgenza; occorre che tali ragioni siano realmente sussistenti e che l'Amministrazione ne provi la concretezza.
Art. 56 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni e le eccezioni proposte in primo grado, non accolte dalla sentenza e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. La regola si applica anche quando l'appellato non si costituisce in giudizio.
Art. 346 del codice di procedura civile
La norma, richiamata per il processo tributario dall'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, comporta la rinuncia alle domande e alle eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte nel giudizio di appello.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento prima del decorso dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale è normalmente illegittima, ma può essere valida se l'Amministrazione dimostra specifiche, concrete ed effettive ragioni di urgenza.
- La semplice indicazione nell'avviso di una situazione urgente non è necessariamente sufficiente: il giudice deve verificare che l'urgenza fosse reale e attuale al momento dell'emissione dell'atto.
- Il termine di sessanta giorni serve a garantire il contraddittorio tra contribuente e Amministrazione; l'eccezione per urgenza deve quindi essere interpretata in modo rigoroso.
- In appello, le questioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte dall'appellato; altrimenti si considerano rinunciate e il giudice non è tenuto a esaminarle.
- Quando l'appello dell'Amministrazione riguarda validamente la questione preliminare che aveva determinato l'annullamento dell'avviso, il giudice può decidere su quella questione senza esaminare ulteriori motivi non devoluti al grado di appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →