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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33003/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 336 c.p. Il profilo sanzionatorio relativo alla sospensione condizionale è stato ritenuto correttamente escluso dalla Corte territoriale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la condanna dell'imputato per il reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva: 1) l'omessa valutazione dei motivi aggiunti concernenti il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; 2) censure sul giudizio di responsabilità; 3) censure sulla valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego della sospensione condizionale era stato implicitamente motivato sia richiamando la recidiva, sia evidenziando la gravità della condotta, anche alla luce del certificato penale che attestava già due precedenti sospensioni condizionali della pena. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproduttivo di doglianze già esaminate dai giudici di merito e comunque generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in sede di merito; la Corte non rivede il giudizio di responsabilità perché il ricorso è inammissibile.

  • sospensione condizionale della pena

    Il mancato riconoscimento è stato ritenuto implicitamente motivato dal richiamo alla recidiva, ai precedenti benefici già concessi e alla gravità della condotta.

  • Cassa delle ammende

    Sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo che censuri il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena quando la motivazione della sentenza impugnata consenta di desumere, anche implicitamente, le ragioni del diniego, come la recidiva, la gravità del fatto o precedenti concessioni del beneficio.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sulla valutazione delle prove e sul giudizio di responsabilità devono essere specifiche e calate nella motivazione della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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