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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17618/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due dinieghi di rimborso e otto avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per gli anni 2006-2009. La controversia nasceva da una verifica fiscale che aveva portato l'Ufficio a recuperare a tassazione, da un lato, quote di ammortamento relative a un software applicativo per progetti interni ritenute indeducibili perché riferite a progetti il cui completamento non era certo, e, dall'altro, quote di ammortamento di alcune immobilizzazioni dedotte in misura superiore a quella consentita. In sede di legittimità la società ha censurato la sentenza della CTR per omessa pronuncia sull'illegittimità dei provvedimenti di diniego di rimborso per l'anno 2008, deducendo nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, 112, 132 e 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; in subordine ha denunciato contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. L'Agenzia delle entrate ha resistito e, con controricorso, ha proposto ricorso incidentale su capi sfavorevoli concernenti altri recuperi a tassazione. Nel corso del giudizio è stata rappresentata la definizione agevolata di gran parte degli avvisi; residuavano solo i dinieghi di rimborso IRES e IRAP 2008 relativi al costo 'software applicativo da progetti interni'.

La decisione

La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata e cessazione della materia del contendere per tutti gli avvisi di accertamento inclusi nella definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197/2022. Quanto ai soli dinieghi di rimborso residui, ha accolto il primo motivo del ricorso principale perché la CTR aveva omesso di pronunciarsi su tali capi, limitandosi a statuire sui recuperi a tassazione e non anche sui provvedimenti di diniego del rimborso, senza che potesse ravvisarsi una decisione implicita. Il secondo motivo, dedotto in subordine, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione

  • art. 1, commi 186-203, d.l. n. 119 del 2019

    richiamato per la definizione agevolata di parte degli avvisi di accertamento

  • art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022

    utilizzato come base per dichiarare l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere

  • artt. 36, comma 2, nn. 3 e 4, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la censura di omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quanto al contenuto della sentenza e al vizio denunciato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per il ricorso per cassazione per nullità della sentenza

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per il dedotto contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo

Massime di principio

  • Sussiste nullità della sentenza per omessa pronuncia quando il giudice di merito non si esprime su una domanda o eccezione autonomamente proposta e devoluta al suo esame, anche se nella motivazione affronta questioni connesse ma diverse.
  • Non può parlarsi di decisione implicita quando il dispositivo e la motivazione si riferiscono espressamente solo ad alcuni capi della controversia, lasciando del tutto privi di statuizione altri capi autonomi.
  • La definizione agevolata di alcuni atti impugnati determina l'estinzione parziale del giudizio e la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente inclusi nella definizione.
  • Il giudicato interno si forma sui capi della sentenza non impugnati, con conseguente delimitazione dell'oggetto residuo del giudizio di legittimità ai soli capi effettivamente devoluti con i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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