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Sentenza

Sentenza n. 10112/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’Intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 28 settembre 2022; - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”; per quanto occorrer possa: - della nota esplicativa del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; - di tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella delibera di ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018;

Giustizia amministrativa202304256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale, intesa e provvedimento regionale di individuazione dell’importo dovuto a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali presupposti e applicativi del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale che individuava l’azienda e quantificava gli importi dovuti. Nel corso del giudizio, l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, come modificato, ha previsto per le aziende fornitrici la facoltà di versare il 48% dell’importo indicato nei provvedimenti regionali, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giudiziarie relative agli anni interessati. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della quota ridotta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, presuppone la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento. Poiché tale conferma regionale non risultava intervenuta, non poteva essere pronunciata formalmente la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società di avere pagato il 48% degli importi richiesti dimostrava comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dal d.l. 28 luglio 2023, n. 98, convertito dalla l. 18 settembre 2023, n. 127

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 ottobre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR, da parte della Regione o Provincia autonoma interessata, del provvedimento di accertamento del tempestivo versamento della quota ridotta. In assenza di tale comunicazione, il pagamento dichiarato dalla società può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È la disposizione richiamata quale base del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e dei provvedimenti regionali impugnati.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disposizione speciale subordina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere alla comunicazione giudiziale di un provvedimento amministrativo di accertamento del pagamento, il giudice non può pronunciare la cessazione in mancanza di tale comunicazione.
  • Il pagamento della somma prevista dalla disciplina sopravvenuta, se dichiarato dalla parte interessata, può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione, anche quando non siano integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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