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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 1165 del 21 giugno 2025, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha aggiudicato a Grifols Italia S.p.A. il lotto n. 7 della procedura di gara aperta per l’affidamento della “fornitura in service “full risk” di “Sistemi Diagnostici” per l’U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, per l’U.O.C. di Patologia Clinica e per l’U.O.C. di Patologia Clinica - Sezione di Genetica Medica Aziendali dell’Azienda Sanitaria, per la durata di 5 anni”, suddivisa in 60 lotti; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Grifols Italia S.p.A. il 29/9/2025: - degli atti di gara con cui è stata ammessa l’offerta presentata da Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale;

Giustizia amministrativa202501874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 7 della gara per la fornitura in service full risk di un sistema diagnostico NAT a favore dell’impresa controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 7, deducendo, con il primo motivo, l’incompletezza dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria per la mancata indicazione e quotazione dell’ipoclorito di sodio, necessario al funzionamento e alla manutenzione del sistema diagnostico. Con il secondo motivo ha contestato l’attribuzione di 4 punti all’aggiudicataria per il criterio relativo alla somma mensile dei tempi necessari agli utilizzatori per la manutenzione ordinaria del sistema, sostenendo che i tempi indicati fossero erronei e sottostimati. Con il terzo motivo ha dedotto la necessità di escludere l’aggiudicataria ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, per avere reso informazioni incomplete e fuorvianti sulle attività manuali di manutenzione, inducendo in errore la stazione appaltante nell’attribuzione del punteggio. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente contro l’ammissione dell’impresa ricorrente, contestando la mancata indicazione nell’offerta di ipoclorito di sodio, etanolo e DNA AWAY Surface Decontaminant, nonché i punteggi attribuiti all’offerta della ricorrente per i criteri relativi al caricamento e processamento dei campioni, alla quantità di plasma utilizzato e alla stabilità a bordo dei reagenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale. Quanto alla contestata incompletezza dell’offerta dell’aggiudicataria, ha rilevato che il disciplinare e il capitolato non imponevano l’elenco dettagliato di tutti i materiali consumabili o accessori necessari al funzionamento e alla manutenzione del sistema. La lex specialis richiedeva invece la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al processo analitico, con esclusione delle sole provette per il prelievo, e prevedeva un prezzo complessivo comprensivo di ogni prestazione, onere e spesa connessa alla fornitura. L’offerta dell’aggiudicataria indicava il costo complessivo annuo di 362.500 euro, senza riserve o condizioni, e conteneva l’impegno a integrare gratuitamente l’eventuale materiale aggiuntivo necessario. Inoltre, l’uso dell’ipoclorito di sodio risultava comunque dall’allegato relativo alle operazioni di manutenzione. Il secondo motivo è stato respinto perché diretto a contestare valutazioni della commissione connotate da discrezionalità tecnica. Il sindacato giudiziale può superare la soglia dell’insindacabilità solo in presenza di manifesta illogicità, palese inattendibilità o evidente insostenibilità del giudizio tecnico; la ricorrente aveva invece formulato contestazioni opinabili e non supportate da perizia tecnica. Il criterio riguardava il tempo di impegno degli utilizzatori e non la durata complessiva delle operazioni, comprese quelle eseguite automaticamente dallo strumento. Le attività manuali indicate dall’aggiudicataria, della durata di 10 minuti per le operazioni settimanali e di 45 minuti per quelle mensili, non risultavano inattendibili o manifestamente irragionevoli. Il terzo motivo è stato respinto per le medesime ragioni, non essendo stata dimostrata alcuna informazione incompleta o fuorviante idonea a condizionare la valutazione della stazione appaltante. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché, a seguito del rigetto del ricorso principale, l’aggiudicataria conservava l’aggiudicazione. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore dell’amministrazione e dell’aggiudicataria, liquidate in 6.000 euro per ciascuna, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023

    criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

    La gara è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023

    informazioni incomplete e fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante

    La ricorrente invocava la disposizione per sostenere l’esclusione dell’aggiudicataria, ma il TAR ha escluso che fossero state rese informazioni incomplete o fuorvianti.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023

    La disposizione è stata invocata quale base dell’esclusione per informazioni incomplete o fuorvianti; il TAR ha ritenuto insussistente il presupposto fattuale.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il ricorso principale è respinto e l’aggiudicataria conserva il bene della vita.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis non impone l’indicazione analitica di ogni materiale consumabile o accessorio, l’omessa specificazione di un singolo prodotto necessario al funzionamento o alla manutenzione dell’attrezzatura non determina di per sé l’incompletezza dell’offerta, se il disciplinare pone a carico dell’aggiudicatario la fornitura di tutto quanto necessario e il prezzo complessivo è formulato senza riserve o condizioni.
  • L’indicazione di un prezzo complessivo comprensivo di tutti i materiali di consumo, accessori, prestazioni e oneri connessi alla fornitura, accompagnata dall’impegno a integrare gratuitamente il materiale eventualmente necessario, consente di ritenere vincolata l’offerta anche per consumabili non specificamente elencati.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è ammesso soltanto in presenza di manifesta illogicità, palese inattendibilità, evidente insostenibilità del giudizio o macroscopici errori; non è sufficiente la mera non condivisibilità della valutazione o una diversa ricostruzione tecnica non adeguatamente dimostrata.
  • Quando un criterio di gara valuta il tempo necessario agli utilizzatori per la manutenzione, il relativo punteggio deve riferirsi all’impegno manuale richiesto al personale e non alla durata complessiva delle operazioni, incluse quelle svolte automaticamente dall’apparecchiatura o i tempi meramente tecnici di immersione e trattamento.
  • Il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il ricorso principale è respinto, poiché l’aggiudicataria conserva l’aggiudicazione e viene meno l’utilità concreta della contestazione dell’ammissione del ricorrente principale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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