Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40612/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata con il pubblico ministero in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato esame da parte del giudice delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che il ricorso era generico e proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice del reato oggetto del patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'omesso esame di eventuali cause di proscioglimento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato dalla Corte come limite oggettivo ai motivi esperibili nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; motivi eccedenti tali limiti sono inammissibili.
  • La deduzione del mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, un ricorso generico o privo di specificità contro una sentenza di patteggiamento.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti o risulta generico, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile de plano.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.