Cassazione Penale, Ordinanza n. 40612/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata con il pubblico ministero in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato esame da parte del giudice delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che il ricorso era generico e proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato oggetto del patteggiamento
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere l'omesso esame di eventuali cause di proscioglimento
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indicato dalla Corte come limite oggettivo ai motivi esperibili nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso
art. 616 c.p.p.
implicito fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; motivi eccedenti tali limiti sono inammissibili.
- La deduzione del mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, un ricorso generico o privo di specificità contro una sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti o risulta generico, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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