Sentenza del 01/04/2015 n. 3119 - Comm. Trib. Prov. Milano
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di sequestro conservativo è stata respinta perché non è stato ritenuto sussistente il periculum in mora. Gli immobili erano già sottoposti a sequestro penale e il contribuente non aveva compiuto atti dismissivi, alienativi o spoliativi del proprio patrimonio. Tali circostanze escludevano, in concreto, un attuale rischio di dispersione dei beni e rendevano non necessaria la misura cautelare richiesta dall'Ufficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha chiesto l'adozione di una misura cautelare reale, ossia il sequestro conservativo degli immobili del contribuente, sostenendo la necessità di tutelare le ragioni erariali dal rischio che il patrimonio venisse disperso o sottratto alla futura esecuzione. Per concedere il sequestro è però necessario dimostrare il periculum in mora, che nel caso di specie richiede, tra l'altro, una sproporzione tra l'entità del credito erariale e il patrimonio del debitore, nonché un concreto rischio di dispersione o depauperamento dei beni.
Massime di principio
- Il sequestro conservativo a tutela di un credito erariale non può fondarsi su un rischio meramente astratto o presunto: l'Amministrazione deve dimostrare un concreto periculum in mora.
- La sproporzione tra il credito vantato e il patrimonio del debitore costituisce un elemento rilevante per dimostrare il rischio cautelare; in assenza di tale sproporzione, la misura è difficilmente giustificabile.
- Il fatto che i beni siano già sottoposti a sequestro penale può escludere o ridurre il rischio di dispersione patrimoniale, poiché i beni risultano già vincolati.
- La mancata compiuta di atti di vendita, trasferimento, occultamento o depauperamento del patrimonio depone contro la sussistenza del periculum in mora.
- La misura cautelare deve essere necessaria e proporzionata rispetto al rischio effettivo: non è sufficiente la sola esistenza di un credito erariale o la sua possibile futura riscossione.
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