Cassazione Civile, Ordinanza n. 31950/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuti)
La controversia
Un soggetto che si assumeva creditore di un debitore aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti di una donazione e di una compravendita stipulate dal debitore a favore di due convenuti. Il credito posto a base dell'azione era riferito a forniture e servizi di montaggio per circa 126.000 euro. Nel parallelo giudizio di accertamento del credito, un decreto ingiuntivo era stato revocato per insussistenza del credito e tale esito era stato poi confermato in appello. Nonostante ciò, la Corte d'appello aveva ritenuto la revocatoria esperibile perché il credito era litigioso e dunque sufficiente anche se contestato. I ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., sostenendo che, essendo intervenuto il giudicato sull'inesistenza del credito, non poteva più parlarsi di credito litigioso e veniva meno il presupposto stesso dell'azione revocatoria; con il secondo motivo hanno inoltre lamentato la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2901 c.c., contestando che un credito solo presunto o comunque non azionabile in via principale potesse fondare un'azione conservativa della garanzia patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, poiché dopo la sentenza impugnata è passato in giudicato il provvedimento che ha accertato l'inesistenza del credito posto a base della revocatoria, è definitivamente esclusa la sussistenza del diritto di credito necessario per legittimare l'azione ex art. 2901 c.c. Il sopravvenuto giudicato negativo sul credito ha determinato il venir meno della condizione dell'azione sia sotto il profilo della legitimatio ad causam sia sotto quello dell'interesse ad agire. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando la domanda di declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi. Ha inoltre condannato il resistente alle spese dei gradi di merito, mentre non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
azione revocatoria; declaratoria di inefficacia
Per proporre l'azione revocatoria è necessaria la titolarità di un credito; se il credito viene definitivamente escluso con giudicato, viene meno il presupposto per l'azione e la domanda va rigettata.
art. 2697 c.c.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, in relazione alla dimostrazione del credito posto a base della revocatoria.
art. 115 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata dalla corte di merito nella valutazione della prova e della contestazione del credito.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte afferma che, quando sopravviene in cassazione un giudicato che esclude il credito e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, essa può decidere nel merito rigettando la domanda.
Massime di principio
- La titolarità di un diritto di credito costituisce condizione dell'azione revocatoria ordinaria: senza un credito attuale o comunque esistente non può essere dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo.
- Se, nel corso del giudizio, sopravviene un giudicato che accerta l'inesistenza del credito posto a base della revocatoria, viene meno l'interesse ad agire e la legitimatio ad causam dell'attore revocante.
- Quando la causa è matura in fatto e il sopravvenuto difetto del credito è documentalmente accertato, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando la domanda, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- La revocatoria non può essere mantenuta in vita sulla base di un mero credito contestato se questo, con decisione definitiva, sia stato accertato come insussistente.
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