Sentenza n. 14377/2026 - Roma, Sezione 4
Per l’annullamento previa sospensiva ai fini del riesame - della nota prot. U. 1027832 del 26.11.2024 (doc. 1), trasmessa a mezzo PEC in pari data, di rigetto definitivo dell’istanza della Petroli 2000 S.r.l. prot. ANAS CDG-643619-1 del 02.12.2020 e successive integrazioni, con cui la Società ricorrente ha chiesto il rinnovo della licenza accessi ed il potenziamento con GPL relativamente all’impianto di distribuzione carburanti sito in Roma, al Km 14+985 lato destro della S.S. 7 “Via Appia”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello suindicato, ed in particolare dell’ulteriore parere tecnico citato sulla nota suddetta ed ignoto alla ricorrente, della “nota DO/AIR/INS prot. 221702 del 23.03.23”, anch’essa citata sulla nota qui impugnata ed ignota alla ricorrente, se e nella parte in cui stabilisce nel tratto di trada in questione il limite di velocità di 90 Km/h.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del rinnovo della licenza accessi e del potenziamento con GPL di un impianto di distribuzione carburanti sulla S.S. 7 Via Appia
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e ai fini del riesame, la nota con cui Anas ha rigettato definitivamente l'istanza di rinnovo della licenza di accesso e di potenziamento con GPL relativa al proprio impianto di distribuzione carburanti. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e consequenziali, inclusi un ulteriore parere tecnico e una nota interna richiamati nel diniego, nella parte in cui avrebbero stabilito per il tratto stradale interessato un limite di velocità di 90 km/h. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La società ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 10 giugno 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso nel merito. Il TAR ha preso atto della sopravvenienza e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare la legittimità del diniego o i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi. I costi della verificazione tecnica, liquidati in € 12.156,46 oltre agli oneri di legge e detratto quanto eventualmente già corrisposto a titolo di acconto, sono stati posti a carico della società ricorrente in ragione dell'esito non favorevole della verificazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, dichiarata dalla parte ricorrente e rilevata dal giudice, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando il giudice ravvisi giustificati motivi; tale compensazione non impedisce di porre a carico della parte ricorrente i costi di una verificazione tecnica, qualora l'esito di quest'ultima sia stato non favorevole alla parte stessa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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