Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10030/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 22/05/2023 che aveva nuovamente rigettato la domanda di riparazione dell'errore giudiziario proposta in favore di Francesca Sassano. La vicenda trae origine da un procedimento per reati di bancarotta e connessi in cui la Sassano era stata condannata in primo grado e poi, in fasi successive (revisioni e impugnazioni), vi furono assoluzioni e revoche di precedenti sentenze. In sede di riparazione la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse tenuto una condotta irregolare (versamento sul conto personale degli assegni incassati per la Orop s.p.a., consegna poi di parte della somma al socio Nardelli con modalità non tracciate) che, per gravità e per la qualità professionale dell'interessata, aveva inciso sinergicamente nel determinare l'errore giudiziario. La ricorrente contestava fra l'altro che la Corte della riparazione non avesse adeguatamente valutato le "nuove" prove emerse in sede di revisione e sollevava profili di illegittimità costituzionale dell'art. 643 c.p.p. in relazione all'art. 3 prot. 7 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte della riparazione avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica nel ritenere che la condotta della Sassano fosse gravemente colposa e determinante rispetto all'errore giudiziario, anche alla luce delle acquisizioni documentali e testimoniali emerse. La Corte ha altresì escluso che vi sia contrasto tra l'art. 643 c.p.p. e l'art. 3 del Protocollo n. 7 CEDU, osservando che l'art. 643 esclude la riparazione quando si prova che l'imputato prosciolto abbia dato causa all'errore per dolo o colpa grave, in linea con la Convenzione. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali del grado.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. proc. pen.

    l'art. 643, infatti, esclude il diritto alla riparazione solo se l'imputato prosciolto in sede di revisione «non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario»

    La norma è stata interpretata nel senso che il diritto alla riparazione può essere escluso quando è provato che l'imputato, tramite dolo o colpa grave, abbia dato causa all'errore giudiziario; la Corte ha confermato che tale accertamento è di merito e non sindacabile se motivato in modo congruo.

  • Protocollo n. 7 CEDU, art. 3

    «qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile»

    La Corte ha ritenuto che l'art. 643 c.p.p. sia compatibile con il Protocollo: la Convenzione ammette il diniego del risarcimento quando la mancata comunicazione tempestiva del fatto è imputabile all'interessato, e ciò corrisponde alla fattispecie di dolo o colpa grave prevista dall'art. 643.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente in relazione all'uso del novum e al rispetto del giudicato; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle nuove prove rientra nella discrezionalità del giudice della revisione e che l'uso di elementi nuovi, purché non violi il giudicato, è legittimo per ricostruire le cause dell'errore giudiziario.

  • art. 24 Cost. (comma 4 richiamato)

    Richiamato come principio che disciplina le condizioni e le modalità della riparazione dell'errore giudiziario; la Corte ha implicitamente confermato che la normativa processuale (art. 643 c.p.p.) è in linea con i limiti costituzionali fissati dall'art. 24.

  • art. 441, comma 5 cod. proc. pen.

    Menziomento nell'ambito del dibattimento: la Corte ha osservato che non sussisteva un obbligo processuale a far assumere d'ufficio le prove che la ricorrente aveva allegato, quando queste non risultavano decisive nel contesto probatorio in cui si era formata la condanna.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferito al termine di deposito delle conclusioni della parte resistente; la Corte ha rilevato la tempestività della memoria del Ministero nel rispetto del termine previsto dall'art. 611.

  • art. 172, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato a proposito della proroga automatica del termine scadente in giorno festivo; la Corte ha applicato tale norma per valutare la regolarità dei termini processuali del resistente.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione dell'errore giudiziario può essere negata se è provato che l'interessato, per dolo o colpa grave, ha dato causa all'errore: l'accertamento è di merito e resistente al sindacato della Cassazione se adeguatamente motivato.
  • Non è sufficiente che l'imputato abbia semplicemente agito con negligenza; occorre che la condotta sia gravemente colposa o dolosa e abbia avuto attitudine reale a determinare o a concorrere in modo determinante all'errore giudiziario.
  • Le cosiddette "nuove prove" acquisite in sede di revisione devono essere valutate rispetto alla domanda di riparazione per stabilire se, al momento della condanna, fosse in astratto possibile leggere quei fatti in chiave favorevole alla difesa: se ciò non fosse possibile, la presenza delle nuove prove non obbliga al riconoscimento della riparazione.
  • La valutazione della prova e della capacità causale del comportamento dell'interessato è rimessa al giudice della riparazione; le divergenze interpretative sulle scritture contabili o su elementi documentali non danno automaticamente diritto alla riparazione se il giudice ritiene congruamente il contrario.
  • La compatibilità tra art. 643 c.p.p. e l'art. 3 del Protocollo n. 7 CEDU è riconosciuta: il diniego del risarcimento è ammesso quando la mancata comunicazione o la condotta dell'interessato sia imputabile a dolo o colpa grave.
  • In situazioni analoghe è strategico per il ricorrente documentare chiaramente la tempistica e la tracciabilità dei trasferimenti (es. ricevute, date di annotazioni contabili, incarichi formali) e dimostrare che le prove nuove erano effettivamente non conoscibili o non interpretabili in senso favorevole al tempo della condanna.
  • Se si contesta il mancato esame di atti o l'omessa acquisizione documentale in sede di riparazione, occorre provare specificamente quale documento mancasse, perché fosse decisivo e che la sua acquisizione avrebbe reso inevitabile un esito favorevole alla riparazione.
  • Le questioni procedurali (termini per depositi, proroghe per festivi, ecc.) sono rilevanti ma normalmente non capaci, da sole, di modificare la valutazione di merito sulla sussistenza della colpa grave.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.