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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29735/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 23/06/2022 con cui la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato condanne per associazione per delinquere finalizzata a frodi/caroselli IVA sull'importazione di prodotti energetici dalla Slovenia e reati tributari e amministrativi (anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001). Le censure principali sono: vizio di motivazione o motivazione meramente apparente; travisamento della prova; mancata prova del dolo e dell'operatività di presunte "cartiere"; errori nel calcolo della pena e negli aumenti per continuazione; omissioni nella valutazione delle attenuanti e nella concessione della sospensione condizionale; vizi formali di ammissibilità del ricorso (mancata sottoscrizione digitale degli allegati); contestazione della responsabilità amministrativa dell'ente per carenza di motivazione circa la colpa organizzativa e il vantaggio effettivo per la società.

La decisione

La Corte di legittimità ha, in sintesi: 1) annullato senza rinvio le ordinanze della Corte d'appello che avevano dichiarato inammissibili i ricorsi di Angeli Massimo e Sorani Stefania per mancata sottoscrizione digitale degli allegati, ritenendo la sanzione non proporzionata quando gli allegati non sono essenziali; 2) dichiarato inammissibile il ricorso di Angeli Marco per motivi non consentiti e per rinuncia; 3) respinto (inammissibili o manifestamente infondati) gli appelli di Angeli Massimo, Sorani, Spaccamiglio, Ambruoso, Gallello e Russo, ritenendo le censure in gran parte ricostruzioni di merito, generiche o prive della specificità richiesta; 4) accolto parzialmente il ricorso della società Angeli s.r.l.: la Corte ha ritenuto omessa la motivazione circa i presupposti per la responsabilità amministrativa (colpa di organizzazione e individuazione del vantaggio) e ha annullato la pronuncia di responsabilità dell'ente sulla parte indicata, rinviando la valutazione ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Conseguentemente, nella generalità dei casi le condanne e le misure patrimoniali/restanti pronunce sono state confermate; la posizione dell'ente è stata invece restituita al giudice di merito per nuovo esame limitato ai profili indicati.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    «Fermo quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; ...»

    La Corte ha ritenuto che l'inammissibilità per mancata sottoscrizione digitale degli allegati non debba essere automatica se gli allegati non sono essenziali e l'identità/autenticità del mittente non è compromessa; si invoca principio di proporzione e successiva modifica normativa che attenua la formalità.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso di Angeli Marco è stato dichiarato inammissibile perché proposto avverso a sentenza resa ai sensi di tale norma (concordato in appello) con motivi non consentiti, e perché è intervenuta successiva rinuncia.

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    La Corte ha confermato la valutazione del merito circa la sussistenza dell'associazione per delinquere nei confronti della maggior parte degli imputati, rilevando che le censure in cassazione erano in larga parte richieste di rivalutazione del fatto e della prova, non ammissibili in sede di legittimità.

  • d.lgs. 504/1995, artt. 40 comma 1 lett. b) e 4, e 49 comma 1

    I reati relativi alla sottrazione dei prodotti energetici all'accertamento/pagamento delle accise e al trasporto con documentazione falsa sono stati ritenuti distinti e cumulabili; i ricorsi che chiedevano assorbimento sono stati respinti in quanto le fattispecie tutelano profili diversi.

  • d.lgs. 231/2001, art. 24-ter (reati presupposto) e art. 19 (confisca del profitto)

    La Corte ha richiamato che per affermare la responsabilità amministrativa dell'ente è necessaria motivazione anche sui profili di colpa dell'organizzazione e sull'effettivo vantaggio acquisito dall'ente; l'omessa motivazione su tali elementi ha portato all'annullamento parziale e al rinvio.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata in relazione alla confisca dei profitti per reati tributari; la Corte ha lasciato ferme le statuizioni patrimoniali del giudice di merito salvo quanto annullato con riferimento all'ente.

  • art. 133 c.p. e art. 132 c.p.

    Richiamati in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto motivati gli aumenti ed il calcolo delle pene in funzione della gravità della frode e dei precedenti, respingendo le doglianze di eccessività come generiche o manifestamente infondate.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle prove: i ricorsi che chiedono una diversa lettura probatoria o una riconsiderazione integrale del merito sono inammissibili.
  • I vizi formali telematici (es. mancanza di firma digitale sugli allegati) non determinano automaticamente l'inammissibilità se gli allegati non sono essenziali e l'identità/autenticità del difensore non è compromessa; il principio di proporzionalità va applicato.
  • Le istanze per cassazione devono essere specifiche e connesse alle ragioni concrete della decisione impugnata: motivi generici o privi di confronto con le argomentazioni del giudice del merito sono inammissibili.
  • Per affermare la responsabilità amministrativa di un ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 è necessaria una motivazione esplicita sui profili di colpa organizzativa e sull'effettivo vantaggio derivante dai reati; la mancanza di tale motivazione comporta annullamento e rinvio limitato.
  • Le qualificazioni giuridiche diverse (es. associazione per delinquere vs. concorso nel reato continuato) richiedono che il giudice motivi sulla sussistenza di elementi distintivi (piano criminoso, strutturazione, affectio societatis); la cassazione controlla la presenza di motivazione adeguata ma non riforma fatti.
  • La determinazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nel sindacato di merito e va motivata con riferimento all'art. 133 c.p.; doglianze meramente critiche sull'entità dell'aumento sono inammissibili se prive di specifiche censure.

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