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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4775/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte di appello di Catania in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione. In particolare denunciavano: a) l'omessa corretta notifica (Siraoui); b) la violazione del divieto di reformatio in peius e irregolarità nella determinazione della pena rispetto alla sentenza di primo grado (aumento rispetto alla precedente commisurazione); c) vizio motivazionale per il diniego dell'attenuante per il risarcimento del danno; e, unitariamente nel motivo comune in cassazione, la dedotta illegittima inclusione, nella ricalcolazione delle pene nel giudizio di rinvio, del reato indicato al capo B) che era stato dichiarato prescritto con la precedente sentenza di questa Corte, con la conseguente violazione dell'art. 627 c.p.p. e del giudicato interno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale: la Corte di appello, nel rideterminare la pena in sede di rinvio, ha erroneamente computato gli aumenti anche con riferimento al reato sub B) già dichiarato estinto per prescrizione, violando l'art. 627 c.p.p. e il giudicato interno. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la sola rideterminazione della pena escludendo il reato di cui al capo B) già dichiarato prescritto. Non è stata fissata la nuova misura definitiva nella decisione di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 627 c.p.p. impedisce che, nella ricalcolazione della pena in sede di rinvio, si tenga conto di un reato già dichiarato estinto per prescrizione: l'aumento di pena non può essere determinato includendo effetti del capo prescritto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; i ricorrenti hanno fondato su tale norma il rilievo dell'erronea applicazione della legge nella determinazione della pena.

  • art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 286/98

    Aggravante applicata dalla Corte territoriale ai reati di immigrazione clandestina, che ha incrementato la pena base prima delle successive riduzioni/applicazioni delle attenuanti; la Corte di legittimità prende atto del suo utilizzo nella ricostruzione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte territoriale per operare una riduzione (di un terzo) nella determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte di legittimità registra l'uso della norma nella sequenza di aumenti e riduzioni delle pene.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione territoriale in riferimento a sentenze di applicazione concordata della pena dei coimputati; la Corte osserva che le affermazioni comparative devono essere fondate su elementi espliciti nelle sentenze ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

  • principio del divieto di reformatio in peius

    Principio costituzionale/giurisprudenziale richiamato implicitamente: in sede di appello o rinvio non si può peggiorare la posizione dell'imputato laddove ciò sia vietato; nella vicenda è stato sollevato in relazione a omesse modifiche peggiorative non consentite.

Massime di principio

  • Se una Corte di legittimità dichiara estinto un reato per prescrizione, in qualsiasi successivo giudizio di rinvio quel reato deve essere escluso integralmente dal calcolo delle pene: non si possono computare aumenti o effetti derivanti dal capo prescritto.
  • Alla rideterminazione della pena in sede di rinvio il giudice deve applicare aggravanti e attenuanti solo in riferimento ai reati ancora pendenti; ogni computo deve essere autonomo rispetto a reati già estinti, per rispetto del giudicato interno.
  • Il giudice di rinvio deve motivare chiaramente come siano stati accertati e comparati elementi utili (es. numero di pratiche, somme versate) se utilizza raffronti con posizioni di coimputati o sentenze di applicazione concordata; l'assenza di dati espliciti può rendere la comparazione non utilizzabile.
  • Il principio del divieto di reformatio in peius opera come limite all'aggravamento della posizione dell'imputato in appello o in sede di rinvio; l'omissione di un capo (es. pena pecuniaria) nel giudizio di appello non può essere poi emendata a discapito dell'imputato se ciò comporta un peggioramento non consentito.
  • In presenza di errori di diritto nella ricalcolazione del trattamento sanzionatorio la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio ad altra sezione per evitare contaminazioni o pregiudizi derivanti dalla precedente valutazione.

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