Cassazione Civile, Ordinanza n. 20064/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un sottopassaggio stradale. L'appaltatrice, anche quale mandataria di un'ATI con altra impresa, aveva chiesto il pagamento di maggiori oneri sostenuti in corso d'opera, dedotti con riserve apposte ai SAL, sostenendo che l'esecuzione avesse richiesto lavorazioni diverse e più onerose di quelle previste, anche per errori del progetto esecutivo e per una variante concordata con la committenza. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la Corte territoriale, pur escludendo una generale rideterminazione del prezzo dell'appalto, ha riconosciuto alcuni compensi per lavorazioni previste in contratto ma eseguite oltre i limiti di tolleranza e per lavorazioni non previste nella documentazione progettuale, ritenendo ammissibili e fondate alcune riserve. Ha inoltre riconosciuto interessi moratori dalla domanda giudiziale e ha regolato le spese in base alla soccombenza complessiva. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, contestando: l'ammissibilità e specificità delle riserve; la motivazione della sentenza d'appello; la corrispondenza tra riserve e domande accolte; l'omesso esame di fatti decisivi; la liquidazione delle spese; e la debenza degli interessi. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale, deducendo: violazione delle regole di interpretazione contrattuale quanto alla variante; nullità della consulenza tecnica per asserita violazione del contraddittorio; e erronea disciplina degli interessi moratori applicata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che tutte le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sulla specificità e ammissibilità delle riserve, sulla valutazione delle risultanze peritali, sulle spese e sugli interessi, senza intercettare vizi di legittimità effettivi. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché proposto tardivamente e quindi caducato ex art. 334 c.p.c. a seguito dell'inammissibilità del ricorso principale. La sentenza impugnata è rimasta quindi ferma. La ricorrente principale è stata condannata a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1664 c.c.
richiamato quale possibile base della domanda dell'appaltatrice per l'equo compenso o la revisione del corrispettivo in presenza di maggiori oneri nell'esecuzione dell'appalto.
art. 31, D.M. 19 aprile 2000, n. 145
invocato nel motivo di ricorso sulla disciplina e ammissibilità delle riserve apposte dall'appaltatrice.
art. 165, d.P.R. n. 554/1999
invocato nel motivo di ricorso sulla disciplina delle riserve in appalto pubblico.
art. 1362 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per censurare l'interpretazione della variante contrattuale compiuta dalla Corte territoriale.
art. 1364 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'estensione dell'oggetto contrattuale alle modifiche apportate in variante.
art. 1965 c.c.
evocato dal ricorso incidentale per sostenere che la ricostruzione della Corte avrebbe finito per configurare una transazione.
art. 111 Cost.
invocato nel ricorso incidentale in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio nella consulenza tecnica.
art. 101 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per denunciare la violazione del contraddittorio nella fase peritale.
art. 159 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in connessione alla dedotta nullità della consulenza tecnica e dei capi di sentenza dipendenti.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso principale, ma ritenuto inconferente perché la censura riguardava il rapporto tra riserve e statuizione, non tra domande e decisione.
art. 99 c.p.c.
richiamato nel ricorso principale in relazione all'asserita non corrispondenza tra riserve e domande accolte.
art. 2907 c.c.
richiamato nel ricorso principale in tema di corrispondenza tra potere di azione e contenuto delle riserve.
art. 360, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di ricorso per cassazione fondati sulla violazione di legge.
art. 360, n. 4, c.p.c.
utilizzato per i motivi di ricorso per cassazione fondati su nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, n. 5, c.p.c.
utilizzato per i motivi di ricorso per cassazione fondati su omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 1224 c.c.
richiamato nel ricorso principale per contestare la decorrenza e la spettanza degli interessi moratori sulle somme riconosciute.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
indicati come base del procedimento camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 30, D.M. n. 145/2000
richiamato dalla Corte d'appello per la disciplina degli interessi sulle somme dovute in appalto pubblico; nel giudizio di legittimità è oggetto di contestazione nel ricorso incidentale.
d.P.R. n. 207/2010, art. 144
richiamato quale norma sostitutiva della disciplina sugli interessi nei contratti pubblici, secondo la prospettazione dei ricorrenti incidentali.
art. 24, commi 1 e 2, L. n. 161/2014
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la retroattività della disciplina di interpretazione autentica sulle norme degli interessi nei contratti pubblici.
D.Lgs. n. 231/2002
invocato nel ricorso incidentale come disciplina degli interessi ritenuta più favorevole e applicabile al caso.
art. 4 D.Lgs. n. 231/2002
richiamato nel ricorso incidentale per individuare il dies a quo degli interessi moratori.
art. 334 c.p.c.
applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo a seguito dell'inammissibilità del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura relativa all'ammissibilità e alla specificità delle riserve in appalto è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei documenti e dei fatti di causa.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito: è inammissibile ogni doglianza che, pur formalmente articolata come violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di un fatto decisivo, richieda una rivalutazione del compendio probatorio e delle conclusioni del giudice di merito.
- La doglianza ex art. 112 c.p.c. è pertinente solo quando vi sia difformità tra domande e pronuncia; non è invece corretto invocarla per contestare il rapporto tra riserve apposte in corso d'opera e statuizioni di merito sulla loro fondatezza.
- In tema di spese processuali, la regolazione secondo soccombenza rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione se la decisione è coerente con l'esito complessivo della lite.
- Gli interessi moratori sulle somme riconosciute giudizialmente decorrono, in mancanza di prova di un precedente atto di messa in mora, dalla data della domanda giudiziale; la mera presentazione di una richiesta di pagamento ritenuta eccessiva dalla controparte non equivale, di per sé, a un inadempimento idoneo a escludere la mora debendi.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve è inefficace se, dopo la notifica della sentenza, sopravviene l'inammissibilità del ricorso principale, poiché l'instaurazione del giudizio di legittimità resta causalmente imputabile alla sola parte ricorrente principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20048/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20050/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20051/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20052/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20053/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →