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Sentenza

Sentenza n. 233/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero il 24 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, condannando il Ministero all’attribuzione complessiva di € 2.000,00. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo riconosciuto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.000,00. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendovi una preclusione astratta all’applicazione della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, ricorressero nel caso concreto altre ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori, restituzione dell’eventuale contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere l’ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nei confronti della pubblica amministrazione l’astreinte può tuttavia essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine consente di procedere alla tutela esecutiva.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza costituisce prova della definitività del titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto in forza del giudicato del giudice ordinario.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale disposizione in base alla quale il Ministero si avvale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di attribuzione patrimoniale, quando siano provati la definitività del titolo, la sua notificazione e l’inerzia dell’amministrazione.
  • Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente di accertare la procedibilità dell’azione esecutiva e di adottare le misure proprie del giudizio di ottemperanza.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di compiere tutte le attività contabili e amministrative necessarie all’esecuzione.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: anche quando sia astrattamente ammissibile, può essere negata se ricorrono altre ragioni ostative, valutate concretamente in relazione ai vincoli finanziari pubblici, alla complessità organizzativa dell’adempimento e alle specifiche modalità di esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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