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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 628/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.). Denuncia travisamento dei fatti e erronea applicazione della legge penale: sostiene che la querela sarebbe stata presentata da soggetto non legittimato (Adelio Basilico) diverso dalla persona offesa (Maurizio Basilico), che la frase incriminata in querela sarebbe stata modificata rispetto al verbale d'assemblea e che la ricostruzione dei fatti è stata manipolata, con conseguente carenza di valida querela e errata qualificazione del reato. Deduce infine vizio di motivazione per omessa valutazione della presunta falsità della querela e della carenza di interesse del querelante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato, ritenendo che i motivi proposti fossero mero rinnovamento di censure già esaminate nei gradi di merito e consistessero in un sindacato sulle valutazioni di fatto non consentito in sede di legittimità. Ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che, pur registrando nel verbale un probabile refuso (la frase riportata testualmente recava un ripetuto riferimento a "Maurizio"), hanno ritenuto provato – con dichiarazioni dei testi Buonaccorso e Totaro e con ammissioni dello stesso imputato (anche in missiva) – che la frase offensiva fosse diretta ad entrambi i fratelli (Adelio e Maurizio). Perciò Adelio era legittimato a proporre querela e l'azione penale era pienamente procedibile; è stata esclusa l'aggravante del comma 3 dell'art. 595 c.p. La Cassazione ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle ammende (nella motivazione è indicata la somma di euro 4.000,00; nel dispositivo P.Q.M. è indicata la somma di euro 3.000,00) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che punisce la diffamazione; i giudici hanno ritenuto integrato il reato per le frasi pronunciate alla presenza di più persone e hanno però escluso l'aggravante del comma 3 per dubbio refuso nel verbale.

  • art. 120 cod. pen.

    Riferimento fatto dal ricorrente in ordine alla legittimazione a proporre querela; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle prove, il querelante fosse legittimato e quindi la questione non viziava la procedibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di esposizione sintetica dei motivi in Cassazione; il ricorso era redatto secondo i limiti di sintesi previsti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione: la valutazione di merito sulle risultanze probatorie non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è coerente e logica.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Prevede la rifusione delle spese a favore della parte offesa costituitasi parte civile; la Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: censurare la credibilità dei testimoni o proporre una diversa ricostruzione storica dei fatti è generalmente inammissibile se la motivazione del giudice di merito è coerente e logica.
  • Una discrepanza formale nel verbale (es. refusi che ripetono un nominativo) non annulla automaticamente la legittimazione del querelante se emergono elementi probatori (dichiarazioni testimoniali, ammissioni dell'imputato, documenti) che dimostrano l'effettivo riferimento anche all'altra persona.
  • Per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) conta la diffusione dell'offesa in presenza di più persone: se risulta che la frase era rivolta a più soggetti, ciascuno di essi è legittimato a proporre querela.
  • Le contestazioni relative alla formazione e alla manipolazione della querela o alla presunta falsità di parti della stessa sono questioni che, se fondate su valutazioni di fatto, devono essere svolte e decide in sede di merito; non sono generalmente ammissibili in Cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione evidenti.
  • La parte soccombente in Cassazione può essere condannata sia alle spese processuali ordinarie sia a sanzioni amministrative (Cassa delle ammende) e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, secondo le previsioni normative richiamate.

Testo integrale

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