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Sentenza

Sentenza n. 4374/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 309/2025 adottata dal Tribunale di Monza il 06/03/2025.

Giustizia amministrativa202602152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 309/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a corrispondere tramite Carta elettronica € 2.000 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza del 6 marzo 2025, passata in giudicato e notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscergli € 2.000, mediante assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, in relazione agli anni scolastici 2020/21-2023/24. Deduce il mancato pagamento e chiede che sia ordinata l’esecuzione del titolo, che sia nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e che il Ministero sia condannato alle spese. Il Ministero si è costituito depositando una relazione riepilogativa, senza contrastare adeguatamente la pretesa.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza e dichiara l’inottemperanza del Ministero. Assegna all’Amministrazione 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, per pagare le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Precisa che la quantificazione proposta dal creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non vincola definitivamente l’Amministrazione: essa deve verificare importo e decorrenza secondo il titolo e le norme applicabili, inclusi gli artt. 1283 e seguenti c.c. In caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che opererà su istanza del creditore e dovrà completare l’incarico entro i successivi 120 giorni, determinando il dovuto e adottando gli atti necessari. Al commissario non spetta compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 800 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la pretesa da eseguire è fondata su un titolo giudiziale passato in giudicato; nel caso concreto la documentazione del creditore e l’assenza di adeguata contestazione hanno giustificato l’accoglimento.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    In sede di ottemperanza il titolo determina il diritto da soddisfare, ma i conteggi del creditore non vincolano in via definitiva l’Amministrazione per capitale residuo e interessi: l’importo e la decorrenza degli interessi devono essere verificati in base al titolo e alle norme civilistiche applicabili.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l’azione di recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviata solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo; il TAR accerta che tale termine era trascorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.

    In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva, precisando presupposti di attivazione, termine e poteri necessari a determinare il dovuto e a compiere gli atti contabili e amministrativi occorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo passato in giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire la prestazione entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito, la cui consistenza discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto i conteggi del creditore, inclusi quelli relativi a capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l’amministrazione e devono essere verificati quanto a importo e decorrenza.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici deve essere decorso prima che possa essere avviata l’azione di recupero coattivo delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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