Cassazione Civile, Ordinanza n. 28067/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sindaco)
La controversia
La controversia origina da un provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia irrogato nei confronti di un componente del collegio sindacale di una banca, in qualità di presidente dell'organo di controllo, per presunti illeciti consistiti: nella carenza dei controlli sindacali e nel mancato rilievo di posizioni creditorie ad andamento anomalo e di previsioni di perdite non segnalate all'organo di vigilanza. L'opposizione contro la sanzione è stata parzialmente accolta solo quanto all'importo relativo al primo addebito, ma respinta nel resto. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, perché la Corte d'appello avrebbe riprodotto pedissequamente la motivazione di altra sentenza relativa ad altri sindaci, senza considerare le specifiche difese e prove del ricorrente; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., per difetto di motivazione in relazione all'obbligo di indicare i motivi in fatto e in diritto; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che i documenti prodotti mostrerebbero un miglioramento del portafoglio crediti nel periodo di carica, la preesistenza della maggior parte dei crediti problematici e una serie di iniziative proattive del collegio sindacale; 4) violazione delle norme sulla revisione legale dei conti (d.lgs. n. 39/2010, artt. 14 e 19) per avere la Corte attribuito al collegio sindacale compiti che sarebbero invece propri della società di revisione. La Banca d'Italia ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la riduzione della sanzione operata dalla Corte d'appello sul presupposto che il sindaco non rispondesse del deterioramento dei crediti concessi prima della sua nomina, sostenendo invece che il dovere di vigilanza riguardasse l'intero comparto creditizio e che la data di concessione dei crediti non escludesse la responsabilità sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale; ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale della Banca d'Italia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare i fatti dedotti nel terzo motivo del ricorso principale e attenersi al principio secondo cui la responsabilità dei sindaci non può essere esclusa solo perché parte dei crediti deteriorati sia anteriore alla loro nomina, dovendosi verificare se abbiano adempiuto ai doveri di vigilanza e di attivazione sui crediti in essere e sui controlli interni. Le spese del giudizio di cassazione sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione: nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione deve indicare i motivi in fatto e in diritto della decisione; una motivazione per relationem non è di per sé nulla se consente il controllo del ragionamento decisorio.
art. 111, comma 6, Cost.
Il provvedimento deve essere sorretto da motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È ammessa la motivazione per relationem, anche mediante richiamo a precedenti di merito, se idonea a rendere intelligibile la decisione.
d.lgs. n. 39/2010, art. 14
È richiamato dal ricorrente per sostenere che taluni controlli sulla contabilità e sull'informativa finanziaria competerebbero alla società di revisione.
d.lgs. n. 39/2010, art. 19
È invocato per attribuire alla società di revisione la verifica della regolare tenuta della contabilità e dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nella cornice dei fatti decisivi e dell'onere di allegazione/prova, ma non oggetto di autonoma decisione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida anche se richiama una decisione resa in altro giudizio, purché la sentenza consenta comunque di comprendere e controllare l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Integra il vizio di omesso esame il mancato scrutinio di fatti storici decisivi specificamente allegati e documentati, quando tali fatti siano idonei, se esaminati, a incidere sulla valutazione della responsabilità.
- Nei giudizi relativi a sanzioni amministrative irrogate ai componenti del collegio sindacale, il controllo sindacale ha natura sostanziale e non meramente formale: esso comprende la verifica dell'adeguatezza dei controlli interni e dell'effettiva rimozione delle criticità.
- La responsabilità dei sindaci non può essere esclusa solo perché taluni crediti deteriorati siano stati concessi prima dell'assunzione della carica, dovendosi accertare se, nel periodo di incarico, vi sia stata inerzia nel vigilare sulla gestione delle posizioni in essere e nel prevenire ulteriori danni.
- La ripartizione delle funzioni tra collegio sindacale e revisore legale non esonera i sindaci dai propri doveri di vigilanza sull'assetto organizzativo, sul funzionamento dei controlli interni e sulla correttezza dell'azione degli amministratori.
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