Ordinanza n. 277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sez. III, 24 aprile 2024 n.520, che ha pronunciato sul ricorso n. 432/2023 R.G. proposto per l’annullamento: (ricorso principale, proposto da Ecodomus S.r.l., Cuoccio e Pitruzzella) a) del provvedimento 24 gennaio 2023 n.132/2017, conosciuto in data imprecisata, con cui il Dirigente del Settore III Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi ha rilasciato alla Edil Marcotrigiano s.r.l. permesso di costruire per la ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento in cinque piani fuori terra dell’edificio sito a Terlizzi, via Diaz 77-79; b) della relazione istruttoria 21 dicembre 2022 prot. n.79/UTC; e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali (ricorso incidentale, proposto da Edil Marcotrigiano S.r.l.) a) dell’art. 2.25 delle Norme tecniche di attuazione – NTA del Comune di Terlizzi; b) del provvedimento 24 aprile 2019 prot. n.45/2014, conosciuto in data imprecisata, con cui il Comune di Terlizzi ha rilasciato alla Ecodomus S.r.l. permesso di costruire per un fabbricato residenziale sito a Terlizzi, via Diaz, distinto al catasto al foglio 13, particella 743, subalterni da 1 a 28. In particolare, la sentenza ha dichiarato il ricorso principale inammissibile quanto alla posizione della Ecodomus S.r.l. e lo ha respinto nel merito quanto alle residue posizioni; non ha esaminato il ricorso incidentale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Bari, Sez. III, n. 520/2024 e, in via principale, permesso di costruire per ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio residenziale
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza con cui il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa Ecodomus e respinto nel merito quello delle due persone fisiche, proposto contro il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Terlizzi a un'impresa edilizia per la ristrutturazione, demolizione, ricostruzione e ampliamento in cinque piani fuori terra di un edificio sito in via Diaz. È stato inoltre riproposto l'incidentale, diretto contro una norma tecnica di attuazione comunale e contro un precedente permesso di costruire rilasciato a Ecodomus. Gli appellanti hanno reiterato la richiesta di mezzi istruttori, ritenendo necessario accertare la situazione materiale degli immobili, l'eventuale esistenza di servitù, la consistenza degli edifici e il rispetto delle distanze legali.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello né del ricorso incidentale. Ritenendo necessaria, per la compiuta delibazione delle questioni, una verifica tecnica sulla situazione di fatto degli immobili, ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale edile e chimica del Politecnico di Bari, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà accertare la situazione degli immobili prospicienti via Diaz e via Confreda, le eventuali servitù, la consistenza degli immobili oggetto dei permessi di costruire, con particolare riguardo all'edificio di via Armando Diaz n. 83, il rispetto delle distanze previste dal D.M. 1444/1968 e l'eventuale presenza di una strada destinata al traffico veicolare ovvero la contiguità senza soluzione di continuità degli edifici. Sono stati disciplinati gli avvisi alle parti, la partecipazione dei consulenti di fiducia, l'acquisizione documentale, i termini per la relazione preliminare, le osservazioni e la relazione finale. Il Comune è tenuto a collaborare; l'eventuale mancata collaborazione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e ai fini delle spese. È stato posto a carico degli appellanti un anticipo di 2.000 euro sul compenso del verificatore, con riserva sulla ripartizione definitiva delle spese. L'udienza di merito è stata riservata a separata fissazione.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidando a un organismo pubblico o a un soggetto qualificato l'accertamento tecnico dei fatti rilevanti per la decisione.
La mancata collaborazione dell'amministrazione con il verificatore può essere valutata dal Collegio come argomento di prova.
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
È indicato quale parametro tecnico-normativo per la verifica del rispetto delle distanze tra edifici.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia edilizia dipende dalla ricostruzione della situazione materiale degli immobili, dell'esistenza di eventuali servitù, della loro contiguità e del rispetto delle distanze legali, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
- La verificazione può comprendere sia sopralluoghi sia l'acquisizione, presso l'amministrazione e altri uffici, degli elaborati e documenti necessari a rispondere ai quesiti tecnici, previo avviso alle parti.
- Le parti possono nominare tecnici di fiducia, i quali, insieme ai difensori, possono assistere alle operazioni peritali e formulare osservazioni da sottoporre al verificatore.
- La mancata collaborazione dell'amministrazione alle operazioni di verificazione può essere valutata dal giudice come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., oltre che incidere sulla liquidazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 10/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 11/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 12/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 13/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →