Cassazione Penale, Sentenza n. 45346/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 423 c.p., censurando il diniego delle attenuanti generiche (art.133 c.p.) e il rifiuto del beneficio della non menzione ex art.175 c.p.. Sostiene che le ammissioni di responsabilità sono avvenute tempestivamente (in sede di riesame entro circa 10 giorni) e che la non menzione e la sospensione condizionale perseguono finalità simili di reinserimento, per cui negare la non menzione pur concedendo la sospensione condizionale è contraddittorio
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato solo parzialmente fondato. È stata ritenuta inammissibile la doglianza sulle attenuanti generiche perché la Corte d'appello ha fornito motivazione sui fatti e sugli elementi di valutazione (gravità della condotta, ammissioni tardive, modalità della condotta, parziale risarcimento). Invece il motivo relativo alla non menzione è stato accolto: la Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente e generica la motivazione del tribunale di merito che, pur avendo concesso la sospensione condizionale, ha negato la non menzione senza spiegare perché gli elementi favorevoli non potessero giustificare anche quest'ultimo beneficio. Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla valutazione della non menzione e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna; il resto del ricorso è respinto
Norme richiamate
art.110 cod. pen.
Articolo richiamato per la partecipazione al reato (concorso di persone) in relazione al capo d'imputazione
art.423 cod. pen.
Norma delittuosa applicata al fatto per cui è stato condannato il ricorrente
art.62-bis cod. pen.
Riferita nella motivazione di merito in tema di attenuanti generiche: la mera incensuratezza non basta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti
art.133 cod. pen.
Criteri per la valutazione delle attenuanti generiche: la sentenza di merito deve indicare gli elementi preponderanti considerati; tale valutazione è fondamentalmente fattuale e difficilmente sindacabile in cassazione se motivata
art.175 cod. pen.
Disciplina della non menzione: finalità di favorire il ravvedimento eliminando la pubblicità della condanna; il giudice che concede la sospensione condizionale ma nega la non menzione deve motivare esplicitamente il perché
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme invocate per i motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti entro i quali sono state riprodotte le motivazioni dei motivi di ricorso
art.23 d.l. 137/2020
Richiamato rispetto alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sulla sostanza della decisione qui descritta
Massime di principio
- La valutazione delle attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice di merito e, se sufficientemente motivato, difficilmente viene rimosso in Cassazione
- La non menzione (art.175 c.p.) e la sospensione condizionale della pena perseguono finalità diverse: la prima mira a favorire il ravvedimento tramite la rimozione della pubblicità della pena, la seconda a sottrarre alla pena il reo che dia segnali di ravvedimento e a costituire una remora tramite possibile revoca
- Non è automaticamente contraddittorio concedere la sospensione condizionale e negare la non menzione, ma in tal caso il giudice deve dare motivazione congrua e puntuale spiegando perché gli elementi favorevoli non giustificano anche la non menzione o perché emergono elementi negativi specifici rispetto a quest'ultima
- Se il giudice di merito indica elementi favorevoli alla concessione di un beneficio, il rifiuto di un altro beneficio correlato richiede un'esplicita e specifica valutazione delle ragioni che distinguono i due casi
- Nel ricorso per cassazione il ricorrente non può limitarsi a proporre una diversa lettura degli stessi fatti: la Corte controlla la sussistenza e la congruità della motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti quando la motivazione è logica e non contraddittoria
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