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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5338/2020 del 27/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La banca, successore della contribuente originaria, chiedeva il rimborso di un credito ILOR di lire 736.081.000 relativo all’esercizio 1983 e dichiarato nel 1984. Di tale credito, lire 189.885.000 erano state utilizzate nel 1991 in compensazione dell’imposta sostitutiva sulla valutazione degli immobili. In relazione alla quota compensata la contribuente aveva domandato gli interessi maturati dalla dichiarazione a credito del 1984 fino alla compensazione. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere in seguito alla disponibilità dell’Amministrazione a riconoscere anche gli interessi, il credito per interessi venne rimborsato il 5 luglio e il 4 agosto 2005 per Euro 69.172,65. La banca sostenne che residuassero Euro 9.432,39 per differenza sugli interessi maturati, oltre a Euro 49.549,39 per ulteriori interessi moratori maturati dal 1° giugno 1993. La Commissione tributaria provinciale accolse la domanda e la Commissione tributaria regionale del Veneto confermò la decisione con sentenza n. 1278/2015, depositata il 31 luglio 2015. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione articolato in sette motivi: (1) violazione degli artt. 2946, 2948, 1988 e 1230 c.c., per l’applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale alla domanda di rimborso degli interessi; (2) violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, contestando che la restituzione degli interessi costituisse un’obbligazione unitaria; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il rimborso parziale implicasse il rigetto della parte residua e che tale provvedimento dovesse essere impugnato entro sessanta giorni; (4) motivazione apparente sul termine iniziale di decorrenza degli interessi; (5) violazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c. sul termine di decorrenza; (6) violazione dell’art. 25 della legge n. 413/1991 sul termine finale, indicato dalla CTR nel 31 maggio 1993 anziché nel 22 giugno 1992; (7) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto nuova e inammissibile l’eccezione di prescrizione degli interessi anatocistici.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato e, per alcuni profili, inammissibile il terzo motivo: il rimborso parziale non comporta necessariamente il rigetto della parte non accolta, che può avere anche carattere interlocutorio; inoltre, l’interpretazione dell’istanza e dei limiti del provvedimento di rimborso è valutazione di merito, censurabile in cassazione solo per macroscopica illogicità o mancanza/apparenza della motivazione, vizi non riscontrati. Ha accolto congiuntamente il primo e il secondo motivo, affermando che gli interessi già maturati, pur accessori all’obbligazione principale nella fase genetica, costituiscono poi un’obbligazione autonoma e sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c.; la domanda della banca, invece, era stata decisa applicando la prescrizione decennale. Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda della contribuente. Ha condannato la banca al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Pertanto, il debito (nella specie, dell’Amministrazione finanziaria) inerente gli interessi già maturati, integra un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, soggiacendo, quindi, alla prescrizione quinquennale fissata dall’art. 2948 c.c., n. 4.

    Gli interessi già maturati sono un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, in quanto tali, soggiacciono alla prescrizione quinquennale.

  • art. 2946 c.c.

    Pertanto, il debito (nella specie, dell’Amministrazione finanziaria) inerente gli interessi già maturati, integra un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, soggiacendo, quindi, alla prescrizione quinquennale fissata dall’art. 2948 c.c., n. 4.

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per sostenere l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale, ma la Corte ha escluso tale termine per gli interessi già maturati, applicando la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c.

  • art. 2948 c.c.

    Pertanto, il debito (nella specie, dell’Amministrazione finanziaria) inerente gli interessi già maturati, integra un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, soggiacendo, quindi, alla prescrizione quinquennale fissata dall’art. 2948 c.c., n. 4.

    La Corte applica il termine quinquennale previsto per gli interessi già maturati, una volta che l’obbligazione accessoria si è autonomizzata rispetto al debito principale.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546/1992

    Il Collegio ritiene, infatti, di dover dare continuità sul punto ad una giurisprudenza consolidata (Cass. n. 17020/2014 – Cass. n. 24295/2019) secondo la quale, anche in materia tributaria l’obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all’obbligazione principale solo nel momento genetico, ma una volta sorta, è autonoma, sicchè le relative vicende rimangono indipendenti dal debito per l’imposta.

    La Corte ha respinto le censure formulate ai sensi della disposizione processuale e ha deciso la questione sostanziale riconoscendo l’autonomia dell’obbligazione per interessi già sorta; il testo non espone un’ulteriore interpretazione specifica dell’art. 36.

  • art. 2697 c.c.

    Al riguardo è stato ribadito (Cass. n. 12382/04) che, il provvedimento di accoglimento parziale di una istanza di rimborso non implica, necessariamente, un provvedimento di rigetto per la parte non accolta, in quanto il “silenzio-rifiuto parziale”, a differenza del “silenzio-rifiuto totale” presuppone l’esistenza di un provvedimento positivo (benchè parziale), il cui contenuto deve essere, pertanto, necessariamente interpretato, posto che il suo contenuto, per la parte non accolta, potrebbe non avere natura reiettiva ma, solo interlocutoria (come, ad esempio nell’ipotesi di carenza documentale); di conseguenza non ha pregio l’assunto della parte ricorrente, secondo la quale il “silenzio parziale” costituirebbe rigetto “ex se” della istanza nella parte in cui la stessa non è stata espressamente accolta.

    Nel decidere la censura che includeva il richiamo all’onere della prova, la Corte ha precisato che il rimborso parziale non determina automaticamente il rigetto della parte residua; la natura del provvedimento va ricostruita interpretandone contenuto e portata.

  • art. 115 c.p.c.

    Al riguardo è stato ribadito (Cass. n. 12382/04) che, il provvedimento di accoglimento parziale di una istanza di rimborso non implica, necessariamente, un provvedimento di rigetto per la parte non accolta, in quanto il “silenzio-rifiuto parziale”, a differenza del “silenzio-rifiuto totale” presuppone l’esistenza di un provvedimento positivo (benchè parziale), il cui contenuto deve essere, pertanto, necessariamente interpretato, posto che il suo contenuto, per la parte non accolta, potrebbe non avere natura reiettiva ma, solo interlocutoria (come, ad esempio nell’ipotesi di carenza documentale); di conseguenza non ha pregio l’assunto della parte ricorrente, secondo la quale il “silenzio parziale” costituirebbe rigetto “ex se” della istanza nella parte in cui la stessa non è stata espressamente accolta.

    La censura formulata anche ai sensi di questa disposizione è stata respinta: l’eventuale rigetto della parte di rimborso non riconosciuta non può essere presunto dal solo accoglimento parziale, dovendosi interpretare il provvedimento.

  • art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

    Al riguardo è stato ribadito (Cass. n. 12382/04) che, il provvedimento di accoglimento parziale di una istanza di rimborso non implica, necessariamente, un provvedimento di rigetto per la parte non accolta, in quanto il “silenzio-rifiuto parziale”, a differenza del “silenzio-rifiuto totale” presuppone l’esistenza di un provvedimento positivo (benchè parziale), il cui contenuto deve essere, pertanto, necessariamente interpretato, posto che il suo contenuto, per la parte non accolta, potrebbe non avere natura reiettiva ma, solo interlocutoria (come, ad esempio nell’ipotesi di carenza documentale); di conseguenza non ha pregio l’assunto della parte ricorrente, secondo la quale il “silenzio parziale” costituirebbe rigetto “ex se” della istanza nella parte in cui la stessa non è stata espressamente accolta.

    La disposizione, invocata per sostenere la necessità di impugnare entro sessanta giorni la parte non riconosciuta del rimborso, non comporta tale onere quando non sia accertato che l’accoglimento parziale abbia natura reiettiva: il contenuto del provvedimento deve essere previamente interpretato.

  • art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Al riguardo è stato ribadito (Cass. n. 12382/04) che, il provvedimento di accoglimento parziale di una istanza di rimborso non implica, necessariamente, un provvedimento di rigetto per la parte non accolta, in quanto il “silenzio-rifiuto parziale”, a differenza del “silenzio-rifiuto totale” presuppone l’esistenza di un provvedimento positivo (benchè parziale), il cui contenuto deve essere, pertanto, necessariamente interpretato, posto che il suo contenuto, per la parte non accolta, potrebbe non avere natura reiettiva ma, solo interlocutoria (come, ad esempio nell’ipotesi di carenza documentale); di conseguenza non ha pregio l’assunto della parte ricorrente, secondo la quale il “silenzio parziale” costituirebbe rigetto “ex se” della istanza nella parte in cui la stessa non è stata espressamente accolta.

    La Corte esclude che l’atto di rimborso parziale sia necessariamente impugnabile come rigetto della parte residua: occorre stabilire se il contenuto non accolto abbia effettivamente natura reiettiva oppure interlocutoria.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l’obbligazione per gli interessi è accessoria all’obbligazione principale solo al momento genetico; una volta maturati, gli interessi costituiscono un’obbligazione autonoma, le cui vicende sono indipendenti dal debito d’imposta.
  • Il credito per interessi già maturati è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., e non al termine ordinario decennale.
  • L’accoglimento parziale di un’istanza di rimborso non implica automaticamente il rigetto della parte non riconosciuta: il provvedimento va interpretato per stabilire se la parte residua sia stata respinta oppure se la decisione abbia carattere interlocutorio.
  • L’interpretazione della portata dell’istanza di rimborso e del contenuto del relativo provvedimento attiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di macroscopica illogicità o di motivazione mancante o apparente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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