Sentenza n. 36/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza 31 ottobre 2024 n. 481/2024 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo aver notificato al Ministero la sentenza munita di formula esecutiva, divenuta irrevocabile, senza ottenere il pagamento delle somme riconosciute. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato l'assenza di pagamenti, anche parziali; il Ministero non ha contestato né l'an né il quantum del credito. Il Tribunale ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà poi trasmettere una relazione alla Sezione; non gli è riconosciuto un compenso ulteriore, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e di adottare le misure necessarie all'esecuzione del titolo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche consente, in presenza di mancata esecuzione del titolo giudiziale, di accertare l'inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l'amministrazione, costituita in giudizio, non contesta né l'esistenza né l'entità del credito risultante dal titolo esecutivo e non documenta alcun pagamento, neppure parziale, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- In caso di persistente inadempimento successivo alla sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare già nella pronuncia un commissario ad acta, stabilendo il termine entro il quale dovrà provvedere al pagamento e compiere gli atti necessari.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
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