Sentenza del 29/04/2019 n. 3620 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la parziale accoglienza del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale e sosteneva che l'atto unilaterale di ricognizione di debito dovesse essere assoggettato all'imposta di registro proporzionale dell'1%, ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Secondo l'Ufficio, la ricognizione non costituiva un'operazione imponibile ai fini IVA, poiché la cessione di denaro era esclusa dall'IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972; pertanto, non sarebbe stato applicabile il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione favorevole alla società. Ha ritenuto che la ricognizione di debito abbia natura meramente dichiarativa e costituisca una dichiarazione di scienza relativa a un rapporto preesistente, senza produrre prestazioni patrimoniali o variazioni della situazione economica delle parti. Di conseguenza, l'atto non può essere tassato con imposta di registro proporzionale, ma è soggetto, in caso di registrazione, all'imposta fissa. Tale conclusione vale anche indipendentemente dall'applicazione del principio di alternatività IVA-registro. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972
L'Agenzia lo ha richiamato per sostenere che la cessione di denaro non costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA e che, quindi, non opererebbe l'alternatività tra IVA e imposta di registro.
Articolo 40, comma 1, D.P.R. n. 131/1986
Prevede, per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Il Collegio ha ritenuto comunque non decisivo il principio di alternatività, perché la ricognizione di debito è già soggetta a imposta fissa per la sua natura meramente dichiarativa.
Articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
L'Agenzia pretendeva di applicare l'aliquota proporzionale dell'1% agli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura. Il Collegio ha escluso tale applicazione alla ricognizione di debito, non ravvisando in essa un effetto patrimoniale o costitutivo.
Cassazione, ordinanza n. 481/2018
È stata richiamata come precedente secondo cui la ricognizione di debito ha efficacia di mera dichiarazione di scienza, non determina una variazione patrimoniale e, se registrata, è soggetta a imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- La ricognizione di debito, quando si limita a dichiarare l'esistenza di un'obbligazione già sorta, ha normalmente natura dichiarativa e non costituisce una nuova operazione patrimoniale.
- Per determinare l'imposta di registro occorre distinguere tra atti meramente ricognitivi e atti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti o rapporti patrimoniali.
- Un atto meramente dichiarativo non dovrebbe essere assoggettato a imposta di registro proporzionale se non produce una nuova variazione patrimoniale, anche quando riguarda somme derivanti da rapporti commerciali.
- Nel caso di ricognizione di debito, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa può fondarsi direttamente sulla natura dichiarativa dell'atto, senza necessità di risolvere preliminarmente la questione dell'alternatività tra IVA e imposta di registro.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto effettivo dell'atto: se il documento non si limita a riconoscere un debito preesistente ma contiene una nuova obbligazione, una novazione, una transazione o altra modifica patrimoniale, può trovare applicazione un diverso regime impositivo.
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