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Sentenza

Sentenza n. 3835/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0159687 del 23/12/2022, rubricata “Comunicazione di chiusura del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo pec in data 9 gennaio 2023, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2013 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”; b) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0150375 del 07/12/2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento” ed avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2013 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”; c) della nota pec della ASL Napoli 3 Sud del 30/12/2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016”; d) ove lesive, e per quanto di ragione, delle Deliberazioni del Direttore Generale ASL NA 3 Sud di seguito enucleate: - n. 509 del 22.06.2018, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2011- macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 796 del 15 ottobre 2018, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2012 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 195 del 27.2.2019 ad oggetto “Presa d’atto del Decreto del Commissario ad Acta n. 123 del 10.12.2012 inerente la definizione per l’esercizio 2012 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera-Presa d’atto del Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 14.1.2013 inerente l’attuazione del Decreto commissariale n. 66 del 19.06.2012. Adempimenti”; - n. 286 del 25.3.2019, avente ad oggetto “presa d’atto del decreto del commissario ad acta n. 88 del 24 luglio 2013 – definizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 28.5.2019 avente ad oggetto “Rettifica delibera 286/2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 20.6.2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.5.2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 914 del 4.11.2019 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 20.6.2019 – Ridefinizione Regressione Tariffaria Unica anno 2013 – Macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 586 del 20.6.2019, avente ad oggetto “Presa d’atto del decreto del commissario ad acta n. 129 del 31.10.2014 – definizione regressione tariffaria unica anno 2014 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 9.7.2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione delibera 586/2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2014 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 645 del 9.7.2019, avente ad oggetto “definizione regressione tariffaria unica anno 2015 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 1070 del 17.12.2019, avente ad oggetto “Presa d’atto del decreto del commissario ad acta n. 89 del 8.8.2016 – definizione regressione tariffaria unica anno 2016 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale/assistenza termale”.

Giustizia amministrativa202301267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note di avvio e chiusura del procedimento di recupero di euro 13.105,74 relativo alla regressione tariffaria unica per l'anno 2013, nonché atti presupposti di determinazione della regressione tariffaria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, accreditata con il servizio sanitario regionale e titolare di un accordo contrattuale con l'ASL per l'erogazione di prestazioni di radiologia diagnostica nell'anno 2013, ha impugnato le comunicazioni con cui l'ASL ha avviato e concluso il procedimento di recupero di euro 13.105,74, oltre agli atti presupposti relativi alla regressione tariffaria unica per gli anni 2011-2016. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'ASL non avesse indicato le causali della pretesa e che le fatture, corredate dalle distinte delle prestazioni, fossero state protocollate senza contestazioni. Ha inoltre lamentato l'illegittima dilatazione temporale dell'accertamento, in contrasto con ragionevolezza, proporzionalità e logicità, nonché la lesione del legittimo affidamento maturato dalla struttura sanitaria.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ASL e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha ritenuto che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le contestazioni riguardassero esclusivamente le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria e, quindi, la quantificazione del corrispettivo dovuto alla struttura sanitaria, non i provvedimenti autoritativi a monte che avevano stabilito la regressione e i relativi criteri. In tale fase l'ASL opera secondo il rapporto contrattuale e compie atti paritetici, consistenti in operazioni di calcolo incidenti sull'entità del corrispettivo, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale. La posizione dedotta è pertanto di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha fatto salvi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato

    In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati mediante riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, restando ferme preclusioni e decadenze.

Massime di principio

  • Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate che riguardano esclusivamente le modalità, i tempi e i conteggi della regressione tariffaria, incidendo sulla quantificazione del corrispettivo previsto dall'accordo contrattuale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Quando l'amministrazione sanitaria non mette in discussione i provvedimenti autoritativi a monte che hanno stabilito la regressione tariffaria e i relativi criteri, ma procede alla mera applicazione contabile di tali criteri nel rapporto contrattuale, agisce iure privatorum mediante atti paritetici e non nell'esercizio di un potere autoritativo.
  • Il petitum sostanziale e la natura della posizione giuridica dedotta determinano il riparto di giurisdizione: la contestazione della debenza o della quantificazione dei corrispettivi maturati in un rapporto contrattuale sanitario integra la tutela di un diritto soggettivo e va proposta davanti al giudice ordinario.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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