Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 986/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - 1) della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all’Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati, (all. 1) - 2) provvedimento di data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l’assegnazione all’ITET -OMISSIS- - COD. MECC. -OMISSIS- -, conosciuto, poiché non comunicata, solo successivamente al 21.03.2024 (in quanto caricata sull’area riservata del ricorrente – v. all. 2); - 4) Sebbene ignota poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell’USR con la quale quest’ultimo avrebbe disposto l’assegnazione dell’odierno ricorrente, - 5) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.

Giustizia amministrativa202504153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolare ministeriale sulle modalità e i termini di presentazione delle domande per l'esame di Stato e atti di assegnazione del candidato a un istituto scolastico diverso da quello prescelto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la circolare ministeriale, nella parte in cui sarebbe stata interpretabile nel senso di consentire criteri di assegnazione dei candidati agli istituti scolastici diversi e ulteriori rispetto a quello della uniforme distribuzione sul territorio, nonché il provvedimento, la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale e gli atti consequenziali con cui era stato assegnato a un istituto diverso da quello indicato nella domanda. Deduceva la violazione dell'art. 14 d.lgs. 62/2017 e successive modificazioni, sostenendo il diritto a essere assegnato all'istituto prescelto in sede di domanda, salvo i limiti derivanti dall'uniforme distribuzione territoriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione perché, nelle more del giudizio, aveva superato sia gli esami preliminari di ammissione sia l'esame di Stato. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha promosso, non potesse procedere all'esame del merito di una domanda di annullamento divenuta priva di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 62/2017

    Norma posta dal ricorrente a fondamento della pretesa relativa ai criteri di assegnazione dei candidati agli istituti scolastici; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione nel merito, il ricorrente dichiari e documenti che l'utilità concreta perseguita mediante l'annullamento dell'atto non è più conseguibile o non è più necessaria.
  • In virtù del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando la parte che l'ha proposta dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.