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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1788/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per diffamazione aggravata a mezzo social (art. 595, comma 3, c.p.). Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cinque motivi: 1) vizio di motivazione sulla riconducibilità del profilo Facebook all'imputato, per l'assenza di accertamenti tecnici sull'indirizzo IP; 2) vizio di motivazione sull'individuazione dei soggetti offesi basata solo sui nomi propri; 3) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato e sull'analisi sintattica del post; 4) violazione di legge in ordine al concetto di onore e alla comunicazione con piu persone; 5) errata esclusione dell'esimente del diritto di critica politica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: la titolarita del profilo poteva essere accertata su base indiziaria senza necessario accertamento IP; le persone offese erano riconoscibili anche per la militanza pubblica e per il contesto locale; l'analisi sintattica proposta dal ricorrente non era decisiva; l'offesa lesiva dell'onore e la sua proiezione sociale erano correttamente valutate dal giudice di merito; il diritto di critica politica non giustifica espressioni gratuitamente denigratorie come "fate schifo". Conseguenze pratiche: inammissibilita del ricorso, conferma della condanna di primo grado e appello (multa di euro 1.200, risarcimento di euro 4.000 per ciascuna parte civile come liquidato in appello), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di cassazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa alle parti civili (liquidate in euro 3.591 piu accessori).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente la diffamazione aggravata a mezzo social media: la pubblicazione su Facebook integra la potenzialita di raggiungere un numero indeterminato di persone; l'interesse tutelato e la dignita relazionale della persona, valutata in rapporto all'opinione altrui

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite procedurale ai motivi di ricorso per cassazione (limiti nell'impugnazione rispetto all'articolazione delle censure)

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Principio richiamato secondo cui omissioni valutative non decisive non determinano l'annullamento della sentenza; la cassazione non e luogo per rinnovare valutazioni non decisive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione

  • Corte costituzionale, sent. n. 150 del 2021

    Richiamata per sottolineare che il bene giuridico protetto dalla norma ant diffamazione e la dignita nella relazione sociale, non il mero amor proprio; utile a collocare l'offesa nel contesto della reputazione pubblica

Massime di principio

  • La responsabilita per diffamazione via social puo essere accertata anche senza verifica tecnica dell'indirizzo IP se esistono plurimi indizi convergenti che attribuiscono il profilo all'imputato (movente, contenuto, rapporto tra le parti, assenza di denuncia di furto di identita).
  • Non e necessaria l'indicazione nominativa completa della persona offesa: se il destinatario e identificabile anche da un numero limitato di soggetti o per il contesto pubblico/locale (militanza, cariche, attivita nota) sussiste la riconoscibilita ai fini del reato.
  • La pubblicazione su piattaforme social integra speso l'aggravante prevista dall'art. 595, comma 3, c.p., perche potenzialmente rivolta a un numero indeterminato di persone.
  • Il diritto di critica politica non copre espressioni che si traducano in attacchi gratuiti e denigratori alla dignita individuale; toni aspri sono ammessi purché pertinenti e non travalichino nella contumelia e nella lesione della reputazione privata.
  • In cassazione il ricorrente deve indicare elementi decisivi omessi dal giudice di merito: censure generiche o non decisive saranno dichiarate inammissibili.
  • La valutazione complessiva del contesto (dimensione locale, ruolo pubblico/volontario delle parti, tema dibattuto) è cruciale per determinare sia la riconoscibilita delle vittime sia il superamento del limite della continenza nella critica politica.

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