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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41527/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. Deduceva: 1) violazione di legge (art. 628 c.p., art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando l'affidabilità delle dichiarazioni e le discrasie nelle dichiarazioni della persona offesa; 2) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che il tempo trascorso e il buon comportamento del ricorrente avrebbero escluso il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse in effetti una richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie, cosa non consentita in sede di legittimità, e che il tribunale avesse fornito motivazione adeguata e persuasiva: ha valorizzato emergenze oggettive (annotazione dei carabinieri, referto medico) e dichiarazioni di terzi che, nonostante alcune incongruenze, con gli altri elementi consentivano di ritenere sussistenti i gravi indizi per rapina. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del tribunale che ha ritenuto attuale il pericolo di reiterazione in ragione delle modalità violente del fatto, nonostante il decorso di circa sei mesi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    Norma sostanziale che descrive il reato contestato (rapina aggravata); la Corte ne rileva la sussistenza in termini di gravi indizi alla luce delle emergenze probatorie.

  • art. 275 cod. proc. pen. (misure cautelari personali - motivazione dell'ordinanza)

    Richiesta dal ricorrente per vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi; la Corte ha ritenuto che il tribunale avesse adeguatamente motivato e che la censura fosse in realtà una richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)

    La valutazione dell'esigenza cautelare (pericolo di reiterazione) è rimessa al giudice del merito; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del tribunale che, sulla base delle modalità violente del reato, ha ritenuto sussistente un concreto pericolo di reiterazione non eliminato dal tempo trascorso.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)

    Aplicazione della sanzione pecuniaria e condanna alle spese: per l'inammissibilità è prevista la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato equitativamente in euro tremila.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (procedimento con contraddittorio scritto)

    Procedure speciali di celebrazione con contraddittorio scritto sono state applicate nel procedimento; ciò non incide sulla valutazione di ammissibilità del ricorso di legittimità.

Massime di principio

  • In Cassazione un ricorso contro una misura cautelare che si limita a chiedere la rivalutazione delle emergenze probatorie viene spesso dichiarato inammissibile: la sede di legittimità non è per rivedere nuovamente i fatti ma per controllare la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione.
  • La presenza di elementi oggettivi (annotazioni delle forze dell'ordine, referti medici, dichiarazioni di terzi) può supplire a discrepanze o parziali inaffidabilità delle dichiarazioni, e costituire base per ritenere i gravi indizi di colpevolezza nello stato degli atti.
  • Il mero decorso del tempo tra il fatto e l'applicazione della misura non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari: rilevano le modalità del reato e la valutazione del pericolo di reiterazione alla data del provvedimento.
  • Per contrastare efficacemente un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o carenze formali/di motivazione specifiche, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione delle prove.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per cui è importante valutare preventivamente l'ammissibilità delle doglianze prima di proporre il ricorso.

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