Sentenza del 06/07/2021 n. 3381 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Atto notificato e atto depositato - Conformità - Mancata attestazione - Convenuto non costituito - La contumacia priva il giudice della possibilità di raffronto tra gli atti - Inammissibilità del ricorso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente nei confronti della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate per mancata attestazione della conformità tra l'atto notificato e l'atto depositato. Il ricorrente ha sostenuto che aveva depositato l'originale del ricorso contrassegnato con il timbro "ORIGINALE", ritenendo tale deposito idoneo a supplire l'attestazione richiesta.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il deposito dell'originale non esoneri dall'adempimento dell'onere previsto dall'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ossia l'attestazione di conformità tra atto notificato e atto depositato. Inoltre, poiché le controparti risultavano contumaci, il giudice non poteva procedere ad accertamento d'ufficio mediante confronto degli atti; tale impossibilità impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per questi motivi l'appello è stato dichiarato infondato e respinto. Nulla per le spese a causa della mancata costituzione delle parti appellate.
Norme richiamate
art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Imposta sull'attore l'onere di attestare la conformità tra l'atto notificato e quello depositato; la mancata attestazione costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
Cass. civ. Sez. V, sent. 15/03/2017 n. 6677 (giurisprudenza richiamata)
Conferma il principio secondo cui anche il deposito dell'atto originale non esclude l'obbligo di attestazione e che l'accertamento d'ufficio è possibile solo se il convenuto si è costituito; la contumacia impedisce il raffronto e conduce all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il deposito dell'originale dell'atto non sostituisce l'obbligo formale di attestazione di conformità richiesto dall'art. 22 co. 3 d.lgs. n.546/1992; l'attestazione deve essere fornita dal ricorrente.
- Se il convenuto è contumace, il giudice non può effettuare d'ufficio il raffronto tra atto notificato e atto depositato; di conseguenza la mancata attestazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'accertamento officioso della conformità è possibile solo quando il convenuto si è costituito e quindi mette a disposizione gli elementi necessari per il confronto.
- In pratica, il ricorrente deve sempre allegare e sottoscrivere l'attestazione di conformità o altra documentazione probatoria prevista per evitare l'inammissibilità, soprattutto se esiste il rischio che la controparte non si costituisca.
- Prima di proporre ricorso è consigliabile verificare e conservare le copie e le prove di notifica e apporre espressa attestazione di conformità sull'atto depositato; in assenza di ciò il ricorso può essere archiviato per motivi formali indipendentemente dal merito.
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