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Sentenza

Sentenza n. 13349/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione degli effetti - della comunicazione prot. n. 0049755 del 4 marzo 2026 di aggiudicazione della gara indetta da Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità per l’affidamento del “servizio di manutenzione dei sistemi per la gestione della sicurezza e del controllo accessi di Atac S.p.A. comprensivo di servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva, estrapolazione immagini e fornitura di materiale di ricambio” - Lotto 1, in favore della Standard System Engineering S.r.l., per l’importo complessivo di € 3.639.593,17, oltre IVA (All. 1); - della Deliberazione n. 8 del 27 febbraio 2026, con cui il Consiglio di Amministrazione di Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità ha deliberato, tra le altre cose, di “aggiudicare l’appalto in favore della Società Standard System Engineering S.r.l. per un importo pari ad € 3.639.593,17 oltre Iva per il Lotto 1 e € 2.260.128,65 oltre Iva per il Lotto 2” (All. 2); - della proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 della procedura di gara de qua formulata dalla Commissione Giudicatrice in data 16 febbraio 2026, mai messa a disposizione della ricorrente; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi incluso quello del 18 dicembre 2025, concernente la verifica di ammissibilità delle offerte tecniche dei concorrenti, la loro valutazione e la formazione della graduatoria di gara del Lotto 1 (All. 3); - della nota prot. n. 66941 del 30 marzo 2026 con cui Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela della ricorrente (All. 4); - per quanto occorrer possa, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento - nessuno eccettuato e/o escluso - preliminare, preordinato, connesso, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del Lotto 1 e, per l’effetto, di stipulare il contratto di appalto, anche a mezzo di subentro, con declaratoria di nullità e inefficacia, anche retroattiva, del contratto, ove nelle more stipulato; nonché, in via subordinata, per la condanna di Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202604365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 in favore dell'impresa controinteressata, con relativi atti di gara e rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 0,31 punti, ha contestato l'attribuzione all'aggiudicataria del punteggio massimo di 5 punti per il criterio relativo al rating di legalità e, in alternativa, ai requisiti del sub-elemento 6.2.1, tra i quali figurava l'iscrizione alla white list. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della lex specialis, degli artt. 18.1 del disciplinare e 5.4 del capitolato, della par condicio e del principio di autovincolo, nonché eccesso di potere per erroneità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione. Secondo la ricorrente, la mancata iscrizione dell'aggiudicataria alla white list avrebbe imposto l'attribuzione di 3 punti anziché 5, con conseguente diversa graduatoria. Ha inoltre dedotto violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento. L'aggiudicataria ha sostenuto di non operare nei settori a rischio elencati dall'art. 1, comma 53, l. 190/2012 e di essere quindi giuridicamente impossibilitata a iscriversi alla white list. In via subordinata ha proposto ricorso incidentale contro la lex specialis, nella parte in cui non prevedeva espressamente l'equivalenza della dichiarazione di non operare nei settori a rischio. Il TAR ha inoltre esaminato l'eccezione di tardività delle memorie di replica dell'amministrazione, depositate alle ore 17.14 dell'ultimo giorno utile nel rito appalti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato tardive e inutilizzabili le memorie di replica di Atac, ritenendo che, quando l'udienza è già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile sia tardivo ai fini dell'art. 73, comma 1, c.p.a., anche se il PAT consente in generale il deposito fino alle ore 24.00. Nel merito ha esaminato prioritariamente il ricorso principale e lo ha respinto. Ha interpretato l'art. 1, commi 52, 52-bis e 53, l. 190/2012 nel senso che la white list è un elenco settoriale, riferito alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, e non un elenco generale di affidabilità antimafia accessibile a ogni operatore. L'impresa che non svolge attività comprese nell'elenco del comma 53 non può iscriversi alla white list; la mancata iscrizione, pertanto, non può comportare la penalizzazione dell'operatore mediante la riduzione del punteggio premiale, perché ciò favorirebbe irragionevolmente gli operatori attivi in settori a rischio e penalizzerebbe quelli estranei a tali attività. La previsione della lex specialis è stata quindi interpretata come riferita ai soli operatori per i quali l'iscrizione sia concretamente applicabile. Il Collegio ha ritenuto provato, sulla base di fatture, contratti, documentazione contabile, libro cespiti, certificazioni di qualità e dichiarazioni sostitutive, che l'aggiudicataria svolgesse attività di progettazione, installazione e manutenzione di impianti, senza esercitare attività di noleggio e, in particolare, di nolo a freddo di macchinari. L'oggetto sociale contenente un riferimento al noleggio è stato considerato solo indiziario e recessivo rispetto all'attività effettivamente esercitata. La dichiarazione di non operare nei settori a rischio e di non essere destinataria di interdittive antimafia è stata ritenuta sostanzialmente equivalente, per la funzione perseguita, all'iscrizione alla white list, sicché l'attribuzione dei 5 punti è stata ritenuta legittima. Il ricorso incidentale dell'aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la conservazione dell'aggiudicazione le aveva già assicurato ogni utilità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna resistente, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della procedura di gara aperta indetta dalla stazione appaltante.

  • art. 18.1 del disciplinare di gara

    In alternativa all’elemento 6, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità nella sua complessità, è attribuito un punteggio da 3 a 5 punti a seconda del numero di requisiti rispettati, tra cui l’iscrizione alla white list.

    La clausola è stata interpretata in modo coerente con la disciplina della white list, ritenendola implicitamente riferita ai soli operatori per i quali l'iscrizione sia concretamente applicabile.

  • art. 5.4 del capitolato speciale d'appalto

    Richiamato quale disposizione che riproduce il criterio premiale relativo al rating di legalità e ai requisiti alternativi.

  • art. 1, commi 52, 52-bis e 53, l. 190/2012

    Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 è previsto un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori; il comma 53 individua le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

    La white list è un elenco settoriale, non generale, al quale possono accedere gli operatori che svolgono le attività individuate dal comma 53. Chi non opera in tali settori non è giuridicamente tenuto né abilitato all'iscrizione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Nel rito appalti, il deposito della memoria di replica oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, quando l'udienza è già fissata, è tardivo e l'atto è inutilizzabile.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Il termine generale delle ore 24.00 per i depositi telematici non si applica, ai fini della salvaguardia dei termini a difesa, agli atti depositati l'ultimo giorno utile in vista di un'udienza già fissata, per i quali il deposito oltre le ore 12.00 è tardivo.

Massime di principio

  • La white list prevista dall'art. 1, commi 52 e 53, l. 190/2012 è un elenco settoriale riferito alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, non un elenco generale di affidabilità antimafia al quale ogni operatore economico possa iscriversi indipendentemente dall'attività esercitata.
  • Nell'interpretazione di una clausola di gara che attribuisce un punteggio premiale anche in relazione all'iscrizione alla white list, l'iscrizione non può essere richiesta a un operatore che non svolga alcuna attività rientrante nell'art. 1, comma 53, l. 190/2012, poiché si tratterebbe di un requisito oggettivamente e giuridicamente non conseguibile.
  • La mancata iscrizione alla white list non costituisce carenza valutabile negativamente quando dipenda dalla non operatività dell'impresa nei settori a rischio; in tale situazione, una dichiarazione espressa di non operare in tali settori e di non essere destinataria di interdittive antimafia può soddisfare sostanzialmente la funzione di affidabilità perseguita dal criterio premiale.
  • Per stabilire se un'impresa operi in un settore soggetto all'obbligo di iscrizione alla white list occorre avere riguardo all'attività effettivamente e concretamente svolta, mentre l'oggetto sociale risultante dall'atto costitutivo o dalla visura camerale ha, al più, valore indiziario.
  • Nel processo amministrativo telematico, quando l'udienza è già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile per le memorie previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. è tardivo e l'atto non può essere utilizzato, anche se il sistema consente tecnicamente il deposito fino alle ore 24.00.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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