Cassazione Civile, Ordinanza n. 34475/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto aveva affidato a un patronato il mandato di presentare domanda di pensione di anzianità. La prima istanza era stata respinta dall'INPS per carenza contributiva. In seguito, dopo il riscatto di due mesi nella gestione separata, il patronato aveva chiesto il riesame, precisando solo allora che la prestazione andava considerata in regime di totalizzazione; l'INPS aveva però trattato la richiesta come nuova domanda e l'aveva nuovamente respinta. Solo dopo la revoca del mandato e l'intervento di un diverso patronato la posizione assicurativa era stata corretta e la pensione era stata infine riconosciuta con decorrenza successiva. L'attore sosteneva che, se il patronato avesse diligentemente verificato e sistemato la posizione contributiva prima della domanda e avesse indicato espressamente la totalizzazione, la pensione sarebbe stata ottenuta già dalla data della prima domanda, con perdita di 27 mensilità. Il ricorso per cassazione censurava la decisione di merito per violazione degli artt. 1710 e 1176, comma 2, c.c. e della disciplina sulla totalizzazione, deducendo che il patronato, quale mandatario professionale, doveva verificare la posizione assicurativa e formulare la domanda in modo corretto; con il secondo motivo lamentava anche la falsa applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2697 c.c., sostenendo che era stato il convenuto a non dimostrare l'esatto adempimento e che non era stata provata alcuna effettiva incidenza causale del comportamento del danneggiato, mentre il patronato avrebbe potuto proporre ricorso amministrativo contro il diniego INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il rapporto tra patronato e assistito ha natura contrattuale e che la diligenza del mandatario va valutata secondo l'art. 1176, comma 2, c.c., tenendo conto della specifica attività professionale svolta. Ha inoltre ribadito che, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore deve allegare il titolo e l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'esatto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento; nel caso concreto il patronato non aveva dimostrato di avere correttamente svolto la pratica né che un eventuale ricorso amministrativo avrebbe avuto ragionevoli possibilità di accoglimento. Sono stati assorbiti gli altri profili.
Norme richiamate
art. 1710 c.c.
Il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; nel caso dei patronati la valutazione è calibrata sull'attività professionale svolta.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata; per il patronato opera il parametro della diligenza professionale.
art. 7 L. n. 152 del 2001
Attribuisce ai patronati attività di informazione, assistenza e tutela con poteri di rappresentanza in materia di sicurezza sociale e prestazioni previdenziali.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 42/2006
La totalizzazione richiede una domanda specifica ed espressa del lavoratore; non può essere desunta implicitamente dall'ente previdenziale.
art. 2697 c.c.
In materia di inadempimento contrattuale il creditore allega il titolo e l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'esatto adempimento o la causa non imputabile.
art. 1218 c.c.
Il debitore risponde dell'inadempimento se non prova che esso è stato determinato da causa a lui non imputabile.
art. 1227 c.c.
La mancata attivazione del danneggiato non esonera automaticamente il debitore se questi non dimostra l'effettiva evitabilità del danno e il nesso con il preteso concorso colposo.
art. 115 c.p.c.
Il giudice deve decidere in base alle prove e alle allegazioni ritualmente acquisite, senza sovvertire il riparto probatorio.
L. n. 388 del 2000, art. 71
Richiamata quale norma che ha introdotto in via generale il regime della totalizzazione.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 42/2006
Ribadita la necessità di una manifestazione espressa di volontà per accedere alla totalizzazione.
Massime di principio
- Il rapporto tra assistito e patronato ha natura contrattuale e, in quanto tale, il patronato risponde a titolo di inadempimento se non svolge con la diligenza professionale richiesta tutte le attività necessarie al conseguimento della prestazione previdenziale.
- Nel valutare l'adempimento di un mandatario professionale occorre applicare il parametro dell'art. 1176, comma 2, c.c., verificando se siano state compiute le attività tecnicamente esigibili in relazione alla specifica pratica affidata.
- In tema di inadempimento contrattuale, il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento o della causa non imputabile; non basta invocare genericamente condotte del creditore se non si dimostra che esse abbiano davvero evitato il danno o reso impossibile la prestazione.
- Quando una prestazione previdenziale presuppone una scelta espressa dell'assicurato, il soggetto incaricato della domanda deve manifestare tale opzione in modo chiaro e non può fare affidamento su una sua presunta desumibilità implicita.
- La mancata proposizione di un ricorso amministrativo da parte dell'assistito non esclude di per sé la responsabilità del mandatario, se quest'ultimo non dimostra che quel ricorso avrebbe avuto concrete e ragionevoli chance di accoglimento.
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