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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9158/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 07/05/2024 per due motivi: 1) violazione delle norme processuali e mancata declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo E) sub e3) relativo a due episodi (15/12/2013 e 24/01/2014), sostenendo che l'episodio del 15/12/2013 si era prescritto prima della sentenza d'appello; 2) contraddittorietà tra dispositivo e motivazione in ordine alla quantificazione della pena (dispositivo indicava mesi 20 e giorni 4 mentre la motivazione mesi 10 e giorni 4) e illegittimo aumento della pena in sede di appello a fronte dell'impugnazione proposta solo dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi entro i limiti indicati: ha ritenuto che il reato di cui all'art. 636 cod. pen. è istantaneo e che i due episodi contestati nel capo e3) sono distinti e, sebbene tenuti in continuazione, vanno calcolati separatamente ai fini della prescrizione; di conseguenza ha dichiarato estinto per prescrizione il fatto del 15/12/2013 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato e alla rideterminazione della pena in misura più grave. Ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (divieto di aumento della pena quando impugna solo l'imputato) e ha rideterminato la pena in base agli elementi di merito, eliminando l'aumento riferibile all'episodio prescritto: pena finale pari a 10 mesi e 2 giorni di reclusione e euro 210 di multa. Il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 636 cod. pen.

    La Corte ha qualificato il reato di introduzione di animali nel fondo altrui come istantaneo; introduzioni avvenute in giorni diversi sono episodi distinti che possono integrare continuazione, ma la prescrizione va calcolata separatamente per ciascun episodio.

  • art. 158 cod. pen. (riferimento alla modifica ex L. 9/1/2019, n.3)

    La Corte ha applicato il regime prescrizionale più favorevole (ante-riforma) in ragione della natura sostanziale della prescrizione, incidendo sul termine di estinzione per l'episodio del 2013.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama il divieto per la Corte d'appello di applicare una pena più grave quando l'impugnazione è proposta soltanto dall'imputato; la Corte ha ritenuto l'aumento illegittimo e ha corretto la rideterminazione della pena.

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Autorizza la Corte di cassazione, quando possibile, ad annullare senza rinvio e a provvedere ella stessa alla rideterminazione della pena sulla base degli elementi indicati in motivazione; la Corte lo ha utilizzato per eliminare l'incremento dovuto all'episodio prescritto e fissare la pena corretta.

  • art. 334, secondo comma, cod. pen. (menzionato nella ricostituzione dei fatti)

    Usato in sede di merito per la riqualificazione di taluni fatti; non è elemento centrale del ricorso in cassazione ma compare nel quadro delle imputazioni.

Massime di principio

  • Per reati istantanei come l'introduzione di animali nel fondo altrui (art. 636), episodi avvenuti in giorni diversi costituiscono fatti distinti: possono essere valutati in continuazione ma ciascun episodio conserva autonomia ai fini della prescrizione.
  • Nella determinazione della prescrizione va applicato il regime più favorevole (anche se successivamente modificato), tenendo conto dei periodi sospensivi maturati nei precedenti gradi di giudizio.
  • Se un episodio risulta prescritto prima della sentenza di appello, la Corte d'appello deve dichiararlo; l'omissione è motivo di annullamento (anche senza rinvio se il resto del procedimento è estinto o la correzione è possibile direttamente dalla Cassazione).
  • Quando l'impugnazione è promossa solo dall'imputato, la Corte d'appello non può aumentare la pena (art. 597 c.3); se ciò avviene, la sentenza può essere annullata e la pena rideterminata dalla Cassazione ove fattibile.
  • Contrasti tra dispositivo e motivazione possono, se chiari e risolvibili, essere sanati privilegiando la motivazione; tuttavia, se la correzione comporta un peggioramento della posizione dell'imputato o viola il divieto di aumento, occorre l'annullamento o la rideterminazione da parte della Cassazione.
  • Nella rideterminazione della pena vanno sottratti gli incrementi riferibili a fatti prescritti, rapportando correttamente gli aumenti applicati per ciascun episodio non estinto.

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