Cassazione Penale, Sentenza n. 9158/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 07/05/2024 per due motivi: 1) violazione delle norme processuali e mancata declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo E) sub e3) relativo a due episodi (15/12/2013 e 24/01/2014), sostenendo che l'episodio del 15/12/2013 si era prescritto prima della sentenza d'appello; 2) contraddittorietà tra dispositivo e motivazione in ordine alla quantificazione della pena (dispositivo indicava mesi 20 e giorni 4 mentre la motivazione mesi 10 e giorni 4) e illegittimo aumento della pena in sede di appello a fronte dell'impugnazione proposta solo dall'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi entro i limiti indicati: ha ritenuto che il reato di cui all'art. 636 cod. pen. è istantaneo e che i due episodi contestati nel capo e3) sono distinti e, sebbene tenuti in continuazione, vanno calcolati separatamente ai fini della prescrizione; di conseguenza ha dichiarato estinto per prescrizione il fatto del 15/12/2013 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato e alla rideterminazione della pena in misura più grave. Ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (divieto di aumento della pena quando impugna solo l'imputato) e ha rideterminato la pena in base agli elementi di merito, eliminando l'aumento riferibile all'episodio prescritto: pena finale pari a 10 mesi e 2 giorni di reclusione e euro 210 di multa. Il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 636 cod. pen.
La Corte ha qualificato il reato di introduzione di animali nel fondo altrui come istantaneo; introduzioni avvenute in giorni diversi sono episodi distinti che possono integrare continuazione, ma la prescrizione va calcolata separatamente per ciascun episodio.
art. 158 cod. pen. (riferimento alla modifica ex L. 9/1/2019, n.3)
La Corte ha applicato il regime prescrizionale più favorevole (ante-riforma) in ragione della natura sostanziale della prescrizione, incidendo sul termine di estinzione per l'episodio del 2013.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il divieto per la Corte d'appello di applicare una pena più grave quando l'impugnazione è proposta soltanto dall'imputato; la Corte ha ritenuto l'aumento illegittimo e ha corretto la rideterminazione della pena.
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Autorizza la Corte di cassazione, quando possibile, ad annullare senza rinvio e a provvedere ella stessa alla rideterminazione della pena sulla base degli elementi indicati in motivazione; la Corte lo ha utilizzato per eliminare l'incremento dovuto all'episodio prescritto e fissare la pena corretta.
art. 334, secondo comma, cod. pen. (menzionato nella ricostituzione dei fatti)
Usato in sede di merito per la riqualificazione di taluni fatti; non è elemento centrale del ricorso in cassazione ma compare nel quadro delle imputazioni.
Massime di principio
- Per reati istantanei come l'introduzione di animali nel fondo altrui (art. 636), episodi avvenuti in giorni diversi costituiscono fatti distinti: possono essere valutati in continuazione ma ciascun episodio conserva autonomia ai fini della prescrizione.
- Nella determinazione della prescrizione va applicato il regime più favorevole (anche se successivamente modificato), tenendo conto dei periodi sospensivi maturati nei precedenti gradi di giudizio.
- Se un episodio risulta prescritto prima della sentenza di appello, la Corte d'appello deve dichiararlo; l'omissione è motivo di annullamento (anche senza rinvio se il resto del procedimento è estinto o la correzione è possibile direttamente dalla Cassazione).
- Quando l'impugnazione è promossa solo dall'imputato, la Corte d'appello non può aumentare la pena (art. 597 c.3); se ciò avviene, la sentenza può essere annullata e la pena rideterminata dalla Cassazione ove fattibile.
- Contrasti tra dispositivo e motivazione possono, se chiari e risolvibili, essere sanati privilegiando la motivazione; tuttavia, se la correzione comporta un peggioramento della posizione dell'imputato o viola il divieto di aumento, occorre l'annullamento o la rideterminazione da parte della Cassazione.
- Nella rideterminazione della pena vanno sottratti gli incrementi riferibili a fatti prescritti, rapportando correttamente gli aumenti applicati per ciascun episodio non estinto.
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