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Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - Bari, Sezione U

"avverso e per la declaratoria di annullamento e/o di illegittimità - della Determinazione dirigenziale Reg. Gen.le N. 466 del 25/08/2021, Reg. Sett. del 25/08/2021, notificata tramite consegna postale in data 01/09/2021, ad oggetto “Regolarizzazione concessione cimiteriale - Assegnazione immobili insistenti sul Lotto n. 326/1978”, con cui la Direzione Amministrativa Finanziaria Servizio Cimiteriali del Comune di Gravina in Puglia ha approvato integralmente la Proposta di Determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento facendola propria a tutti gli effetti e di dare atto che siffatta determinazione è esecutiva; - della detta Proposta di Determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento con cui si determina di non accogliere l’istanza di subentro nella titolarità della concessione presentata dal Sig. Ginevrino Francesco, in quanto la concessione è decaduta atteso che non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 92 del DPR n. 285/90; - della comunicazione presentata in data 13/02/2019 dalla Sig.ra De Franciscis Antonia con la quale, in qualità di coniuge del Sig. Ginevrino Pasquale ha chiesto l’assegnazione del bene cimiteriale, di cui alla domanda di regolarizzazione concessione cimiteriale presentata dal suddetto Ginevrino Pasquale in data 28/10/2010; - della detta Proposta di Determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento con cui si determina di acquisire al demanio comunale l’immobile insistente sul predetto lotto cimiteriale n. 326 del piano di lottizzazione approvato con deliberazione di C.C. n. 329 del 04/07/1978 ai sensi e per gli effetti dell’art. 936 c.c.; - della detta Proposta di Determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento con cui si determina di accogliere le istanze di regolarizzazione concessione cimiteriale per il numero dei loculi e dei loculetti presentate dai Sigg.ri Ginevrino Caterina, Ginevrino Pasquale deceduto e per esso De Franciscis Antonia; - per quanto di ragione, della deliberazione di C.C. n. 31 del 16/07/2021 del Comune di Gravina in Puglia con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 20212023; - per quanto di ragione, della deliberazione di C.C. n. 32 del 16/07/2021 del Comune di Gravina in Puglia con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 3 - per quanto di ragione, della deliberazione di C.C. n. 12 del 21/04/2010 del Comune di Gravina in Puglia con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali; - per quanto di ragione, della deliberazione di G.C. n. 65 del 06/04/208 del Comune di Gravina in Puglia con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione di dette istanze di regolarizzazione fissandolo alla data del 31/07/2018; - per quanto di ragione, della Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 95 del 11/07/1915; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale ancorché non conosciuti e con riserva di motivi; per l'accertamento - del diritto del Sig. Ginevrino Francesco a sentirsi dichiarare che il bene cimiteriale, di cui alla domanda di regolarizzazione concessione cimiteriale presentata dal genitore Sig. Ginevrino Pasquale in data 28/12/2010, gli venga assegnato; - per l'effetto, del diritto del Sig. Ginevrino Francesco a vedersi riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, come meglio appresso argomentato e quantificato; per la condanna in forma specifica ex art. 30-co. 2 c.p.a. dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento allineato e coerente con la vigente normativa in materia”.

Giustizia amministrativa202101225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ha dichiarato decaduta una concessione cimiteriale novantanovennale, negato il subentro dell'erede e disposto l'acquisizione dell'immobile al demanio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha dichiarato decaduta la concessione cimiteriale originariamente rilasciata al padre, negandogli il subentro e accogliendo, per quanto di competenza, istanze di regolarizzazione presentate da altri soggetti. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'assegnazione del bene cimiteriale e il risarcimento dei danni, anche in forma specifica. I motivi dedotti riguardavano: formazione del silenzio-assenso sull'istanza di subentro; difetto di motivazione, violazione della partecipazione procedimentale, travisamento e difetto di istruttoria; violazione del termine ragionevole di conclusione del procedimento; violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del d.P.R. n. 285/1990. Il ricorrente sosteneva, in particolare, di avere chiesto il subentro quale erede del concessionario, il quale aveva presentato nel 2010 domanda di regolarizzazione e versato le somme richieste, senza ricevere una comunicazione di decadenza prima del decesso. Il Comune aveva invece ritenuto che il concessionario avesse trasferito a terzi parte della concessione e della cappella funeraria, in violazione del divieto di lucro e speculazione sulle aree cimiteriali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione di inammissibilità formulata dal Comune per mancata chiara e distinta indicazione dei motivi. Il silenzio-assenso è stato escluso perché la gestione cimiteriale coinvolge interessi relativi alla salute, materia sottratta al meccanismo previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990. Sono state ritenute infondate le censure relative a motivazione, partecipazione, travisamento e istruttoria: la decadenza era adeguatamente motivata e fondata sulla documentazione allegata alle istanze di regolarizzazione, dalla quale risultavano cessioni a terzi di parte dei loculi e della cappella, in violazione dell'art. 92, comma 4, del d.P.R. n. 285/1990, del regolamento comunale di polizia mortuaria e del regime demaniale dei beni cimiteriali. La cessione non autorizzata della concessione costituisce inadempimento e legittima la decadenza, qualificata come atto dichiarativo adottabile in qualunque momento. È stata esclusa anche la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di decadenza vincolata e doverosa; comunque, l'eventuale vizio partecipativo sarebbe stato non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Il superamento del termine procedimentale non ha determinato l'illegittimità dell'atto, essendo il termine ordinatorio in assenza di una previsione espressa di perentorietà. È stata negata la violazione dell'affidamento, poiché il ricorrente non ha indicato atti o comportamenti amministrativi idonei a ingenerarlo e il regolamento comunale pubblicato indicava espressamente i requisiti per la regolarizzazione, mancanti nel caso concreto. Quanto all'art. 93 del d.P.R. n. 285/1990, il TAR ha ribadito che le aree cimiteriali appartengono al demanio pubblico, sono inalienabili e che il diritto di sepolcro e la concessione non possono essere ceduti a terzi senza autorizzazione del Comune. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di un atto illegittimo e, comunque, per insufficiente allegazione e prova degli elementi costitutivi della responsabilità e del danno. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio-assenso non si applica nei procedimenti riguardanti interessi relativi alla salute; il TAR ha ricondotto a tale ambito la gestione cimiteriale.

  • art. 92, comma 4, d.P.R. 285/1990

    Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

    La disposizione vieta l'utilizzazione lucrativa o speculativa delle concessioni cimiteriali e giustifica la decadenza quando il concessionario trasferisca a terzi, senza autorizzazione, parti della concessione o della sepoltura.

  • art. 93 d.P.R. 285/1990

    Il diritto di uso delle sepolture private è riservato ai concessionari e ai loro familiari, con conseguente esclusione della cessione a soggetti diversi.

  • art. 823 c.c.

    I beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 824 c.c.

    Le aree cimiteriali rientrano nel demanio pubblico.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'eventuale omessa comunicazione di avvio non comporta l'annullabilità dell'atto vincolato quando l'amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine di conclusione del procedimento è ordinatorio o acceleratorio, salvo che una specifica disposizione ne stabilisca la perentorietà o colleghi alla scadenza una sanzione decadenziale.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di risarcimento e di reintegrazione in forma specifica presuppone la lesione ingiusta e la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa; nel caso concreto tali presupposti sono mancati.

Massime di principio

  • Le concessioni cimiteriali, insistendo su beni appartenenti al demanio pubblico, non sono liberamente alienabili o cedibili; la cessione a terzi di parti della concessione o del manufatto cimiteriale richiede l'autorizzazione del concedente e, se realizza una finalità lucrativa o speculativa, integra violazione degli obblighi concessori.
  • La cessione non autorizzata di una concessione cimiteriale costituisce inadempimento degli obblighi del concessionario e legittima l'amministrazione concedente ad adottare la decadenza, avente natura dichiarativa e adottabile anche a distanza di tempo dall'inadempimento.
  • Il silenzio-assenso non si applica alle istanze relative alla gestione cimiteriale quando il procedimento coinvolga interessi relativi alla salute, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.
  • La decadenza vincolata dalla concessione, fondata sull'accertata violazione di un divieto legale di cessione o speculazione, non richiede specifiche valutazioni sull'interesse pubblico né necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso, l'omissione partecipativa non determina l'annullabilità se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • In assenza di una previsione normativa espressa che attribuisca natura perentoria al termine procedimentale e colleghi alla sua scadenza la perdita del potere o una sanzione decadenziale, il superamento del termine non rende illegittimo il provvedimento adottato successivamente.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTermini del procedimento e silenzioDanno da provvedimento illegittimo
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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