Ordinanza n. 2738/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sull''ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, n. 3318/17 del 29 giugno 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n. 3318/17 del 29 giugno 2017
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva liquidato in suo favore un indennizzo di euro 640.033,68, oltre interessi legali dal 9 marzo 2013, ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in relazione a un'occupazione sine titulo, disponendo il deposito delle somme presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta. A seguito dell'inerzia del Consorzio, si è insediato il commissario ad acta, il quale ha adottato una delibera con cui ha ordinato il deposito delle somme dovute, indicando il credito ancora insoddisfatto e l'astreinte, e ha trasmesso l'atto agli uffici dell'ente per gli adempimenti conseguenti. Il commissario ha quindi ritenuto esaurito il proprio incarico e ha chiesto la liquidazione del compenso. Il ricorrente ha contestato tale conclusione, deducendo che il titolo giudiziale imponeva l'effettivo deposito materiale delle somme presso il MEF-Ragioneria Territoriale dello Stato e che tale adempimento non risultava eseguito né documentato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata la contestazione del ricorrente. L'incarico del commissario ad acta consiste nell'esecuzione dell'ordinanza della Corte d'Appello, il cui dispositivo imponeva il deposito dell'indennità e degli interessi presso il MEF-Ragioneria Territoriale dello Stato. La sola adozione di una delibera che ordina il deposito e la sua trasmissione agli uffici dell'ente non integrano l'esecuzione del giudicato, poiché occorre che il deposito sia materialmente effettuato e documentato. Pertanto, il commissario deve ancora curare il deposito delle somme conformemente al titolo e il compenso potrà essere liquidato soltanto dopo la prova dell'esatto e integrale adempimento. L'istanza di liquidazione è stata quindi trattata interlocutoriamente nei sensi indicati in motivazione.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
indennizzo dovuto in relazione a un'occupazione sine titulo
La disposizione costituisce la base normativa dell'indennizzo liquidato dal titolo giudiziale in relazione all'occupazione sine titulo.
art. 20, comma 14, d.P.R. 327/2001
ordinare ... il deposito presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione e successivi interessi
È richiamato quale fondamento del provvedimento commissariale di deposito delle somme.
art. 26 d.P.R. 327/2001
ordinare ... il deposito presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato delle somme dovute
È richiamato quale ulteriore fondamento del provvedimento commissariale di deposito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale ordina il deposito di somme presso uno specifico ufficio pubblico, l'esecuzione non è integrata dalla sola adozione di un atto amministrativo che dispone o ordina il deposito: è necessario che il deposito sia materialmente eseguito e che tale adempimento sia documentato.
- Il commissario ad acta deve eseguire esattamente e integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale; il suo incarico non può considerarsi esaurito finché non siano compiuti gli adempimenti materiali imposti dal giudicato.
- La liquidazione del compenso del commissario ad acta può essere disposta soltanto dopo che l'effettivo adempimento dell'incarico sia stato completato e documentato.
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