Ordinanza n. 539/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. Uscita N. -OMISSIS- adottato in data 22 giugno 2026 dall’Area IV –Immigrazione e Diritto d’Asilo della Prefettura di Pisa, notificato/conosciuto in pari data, con il quale è stato disposto il trasferimento coattivo del Sig. -OMISSIS- dal C.A.S. "Comunità Terapeutica L’Angolo" (San Giuliano Terme) al C.A.S. "San Pietro" (Pisa); - di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente o consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Trasferimento coattivo da un centro di accoglienza straordinaria a un altro centro di accoglienza straordinaria
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui è stato disposto il suo trasferimento coattivo dal C.A.S. "Comunità Terapeutica L’Angolo" di San Giuliano Terme al C.A.S. "San Pietro" di Pisa, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma riferisce che il ricorrente ha invocato esigenze di carattere sociale e lavorativo contrapposte alle ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento del trasferimento, connesse alla tutela della sua integrità fisica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni giuridiche sottese al ricorso richiedano un approfondimento proprio della fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalente l'interesse dell'Amministrazione alla tutela dell'integrità fisica del ricorrente rispetto alle esigenze sociali e lavorative dedotte da quest'ultimo. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La decisione non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta nella fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni giuridiche richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione piena alla fase di merito e decidere la domanda sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti.
- Nel bilanciamento cautelare relativo al trasferimento di una persona ospitata in un centro di accoglienza, l'interesse pubblico alla tutela dell'integrità fisica dell'interessato può prevalere sulle esigenze sociali e lavorative dedotte dal medesimo, giustificando il rigetto della sospensione del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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