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Ordinanza

Ordinanza n. 599/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Ann.to D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi B) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti connessi. C) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti preordinati e connessi.

Giustizia amministrativa202402874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere della Giunta regionale della Lombardia relative ai criteri di finanziamento delle attività e dei servizi sanitari, comprese le successive modifiche o integrazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, una delibera della Giunta regionale della Lombardia recante i criteri per la definizione delle attività e dei servizi da finanziare mediante l'istituto previsto dall'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992, nonché una successiva delibera regionale e gli atti connessi. L'ordinanza non ricostruisce i motivi di illegittimità dedotti, né espone le censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, l'aggiornamento della situazione fattuale e giuridica, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché chiarimenti sull'eventuale necessità di ulteriore istruttoria e sull'esistenza di ricorsi connessi o aventi il medesimo oggetto. Ha inoltre richiesto all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito né la domanda di annullamento. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia e segnalare eventuali sopravvenienze, esigenze istruttorie e ricorsi connessi; l'amministrazione intimata o resistente deve depositare chiarimenti documentati e aggiornati, nonché gli atti impugnati e la documentazione di corredo eventualmente mancanti. Gli adempimenti devono essere effettuati nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 8-sexies d.lgs. 502/1992

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istituto di finanziamento cui si riferisce la delibera regionale impugnata; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali poste a fondamento dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della valutazione dell'inerzia processuale ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali poste a fondamento dell'ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare il comportamento processuale della parte che, sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, rimanga inerte, traendone elementi per dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali poste a fondamento dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia il cui stato fattuale o giuridico possa essere mutato dopo la proposizione del ricorso, il giudice può disporre un'istruttoria diretta ad acquisire dalla parte ricorrente l'aggiornamento della situazione, l'indicazione delle sopravvenienze e dei ricorsi connessi, nonché dall'amministrazione chiarimenti documentati e gli atti impugnati eventualmente mancanti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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