Cassazione Civile, Ordinanza n. 37277/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La contribuente impugnava un pignoramento presso terzi promosso sulla base di sei cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per ritenuta regolare notifica delle cartelle presupposte; in appello la decisione era stata solo parzialmente riformata, poiché alcune cartelle risultavano già annullate in altri giudizi, una era stata ritenuta non tempestivamente impugnata e per un'altra non era stata considerata provata l’avvenuta estinzione per pagamento. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c. per non avere la CTR considerato che due cartelle erano state annullate con precedente sentenza di primo grado e che su tale esito si sarebbe formato giudicato; 2) violazione dell’art. 324 c.p.c. per non avere la CTR applicato il principio per cui, in presenza di giudicati contrastanti sulla stessa questione, prevale l’ultimo formatosi in ordine temporale; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 ss. c.c. per non avere la CTR considerato che l’impugnazione originaria riguardava soltanto cartelle tributarie, sicché una cartella riferita anche a sanzioni amministrative avrebbe dovuto essere trattata diversamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati, e ha dichiarato inammissibile il terzo per carenza di interesse. Quanto ai primi due motivi, ha osservato che la ricorrente non aveva dimostrato che le sentenze richiamate fossero passate in giudicato con le forme richieste nel processo tributario; ha richiamato il principio secondo cui, in mancanza di disciplina specifica, si applica in via analogica l’art. 124 disp. att. c.p.c., con necessità di certificazione del segretario sulla mancata proposizione di impugnazioni. Ha inoltre affermato che il giudicato esterno è rilevabile in cassazione solo se risulti da atti acquisiti nei gradi di merito e non prodotti per la prima volta in cassazione, per il divieto di cui all’art. 372 c.p.c.; la produzione è ammessa solo se il giudicato si forma dopo la sentenza impugnata e serve a provare il venir meno dell’interesse al ricorso. Sul terzo motivo ha rilevato che, anche a voler condividere la tesi della contribuente circa l’originario oggetto dell’impugnazione, la CTR aveva comunque affermato l’annullamento della cartella per mancata prova della notifica dell’avviso di liquidazione presupposto, con esito perciò già favorevole alla ricorrente, sicché difettava l’interesse a censurare la decisione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’Agenzia. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata o priva di interesse in relazione alle questioni dedotte.
art. 115 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente tra le norme violate; la Corte non ravvisa un errore decisivo nella valutazione della CTR.
art. 116 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente; non emerge un errore di valutazione delle prove idoneo a fondare accoglimento.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato esterno deve risultare in modo rituale; non basta l’allegazione che una sentenza sia passata in giudicato se non vi è certificazione o prova idonea, e non possono prevalere giudicati non dimostrati secondo le regole processuali.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Parametro del vizio di violazione di legge invocato nei motivi; la Corte esclude la fondatezza delle doglianze.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Parametro del vizio processuale denunciato nel secondo motivo; non ricorre la violazione prospettata.
art. 1362 c.c. e ss.
Richiamati dal terzo motivo per sostenere un’errata interpretazione dell’oggetto dell’impugnazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
art. 380 bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la proposta del relatore e il contraddittorio in camera di consiglio.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente l’applicazione analogica delle norme del c.p.c. al processo tributario in mancanza di disciplina specifica.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Per il processo tributario, in assenza di disciplina speciale, è necessaria la certificazione del passaggio in giudicato da parte del segretario della commissione.
art. 372 c.p.c.
Vieta la produzione in cassazione di documenti nuovi, salvo le limitate ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente e il documento serva a provare il venir meno dell’interesse al ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno sulla sentenza invocata deve essere provato secondo le forme proprie del sistema: in assenza di disciplina speciale si applica analogicamente l’art. 124 disp. att. c.p.c., con certificazione del segretario della commissione circa la mancata impugnazione nei termini.
- In cassazione il giudicato esterno è rilevabile solo se risulta da atti già acquisiti al processo di merito; non può essere valorizzato un documento prodotto per la prima volta in legittimità, per il divieto di cui all’art. 372 c.p.c., salvo il caso in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata e sia utile a dimostrare il sopravvenuto difetto di interesse.
- La deduzione di un contrasto tra giudicati non può essere accolta se la parte non dimostra in modo rituale l’esistenza e l’efficacia del giudicato richiamato; la mera allegazione dell’annullamento in altro giudizio non è sufficiente.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando, anche accogliendo la prospettazione della parte, la decisione impugnata contiene comunque una statuizione ad essa favorevole o non peggiorativa.
- In sede di legittimità il giudicato, in quanto elemento normativo, è censurabile sotto il profilo della violazione di legge; tuttavia, la sua operatività presuppone una corretta allegazione e produzione processuale.
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