Sentenza n. 757/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a. della determina n. 239 del 17.10.2025 (non conosciuta) con la quale la Comunità Montana "Tanagro-Alto e Medio Sele" ha disposto l'aggiudicazione della procedura indetta per l'affidamento del "Servizio di riscossione delle entrate ovvero la gestione ordinaria (volontaria), straordinaria (accertamento) e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali ed attività connesse" (CIG. B64B1357D5) in favore della SO.G.E.T. - Società di Gestione Entrate e Tributi - S.p.A.; b. della nota pec del 17.10.2025, di comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 90 D.lgs. 36/2023; c. dell'Avviso appalto aggiudicato pubblicato in Piattaforma il 17.10.2025; d. della determina del Comune di Serre n. 169 del 20.10.2025, di presa d'atto della determina di aggiudicazione sub. a); e. di tutti gli atti e verbali di gara (di seduta pubblica e riservata), ed in particolare, del verbale n. 1 del 24.06.2025, del verbale n. 2 del 02.07.2025, del verbale n. 3 del 26.07.2025, del verbale n. 4 del 31.07.2025 e del verbale n. 6 del 05.08.2025, nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi alla SO.G.E.T. Spa, collocandola al primo posto in graduatoria; f. del verbale di gara prot. n. 4799 dell'11.08.2025; g. ove e per quanto occorra, delle note prot. Comune di Serre nn. 5609 del 22.09.2025 e 5727 del 25.09.2025 con le quali il RUP ha richiesto alla Commissione di gara di fornire chiarimenti in merito alla valutazione delle offerte tecniche; h. della nota prot. C.ne di Serre n. 6163 del 14.10.2025 con la quale la Commissione ha riscontrato le richieste sub. g); i. della fase di comprova dei requisiti e del relativo esito; l. del bando, disciplinare e del capitolato speciale di appalto, nei limiti di interesse; m. di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nonché per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 133 del c.p.a., all'aggiudicazione dell'appalto, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato e subentro nell'affidamento, ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore dell'impresa prima classificata del servizio di riscossione ordinaria, straordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Serre, unitamente agli atti di gara e alla verifica dei requisiti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 77,016 punti rispetto ai 79,004 dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo undici motivi. Ha sostenuto: 1) che l'offerta dell'aggiudicataria prevedesse per le attività di riscossione personale privo della qualifica di funzionario responsabile della riscossione richiesta dall'art. 1, comma 793, della legge n. 160/2019; 2) la violazione del disciplinare, che imponeva il rispetto delle caratteristiche minime dell'offerta tecnica; 3) l'illegittimità della tempistica prevista per l'invio dei solleciti di pagamento, ritenuta successiva alla scadenza del titolo esecutivo e quindi incompatibile con l'art. 1, comma 795, della legge n. 160/2019; 4) l'anticipazione delle procedure cautelari ed esecutive rispetto ai termini dilatori previsti dalla medesima disposizione; 5) l'irrealizzabilità dei tempi indicati per il recupero dell'evasione IMU e TARI e l'omessa considerazione del contraddittorio preventivo; 6) l'inattendibilità economica dell'offerta, che comprendeva gratuitamente la revisione della numerazione civica; 7) l'indeterminatezza di vari servizi aggiuntivi e delle relative modalità di esecuzione; 8) il difetto di istruttoria e motivazione nella valutazione dell'offerta tecnica, anche in relazione alle osservazioni del RUP; 9) il difetto di istruttoria nella comprova dei requisiti generali, con riferimento a un procedimento penale riguardante soggetti apicali e a due penali contrattuali precedentemente irrogate all'aggiudicataria; 10) l'illegittimità del servizio aggiuntivo di ricognizione degli impianti pubblicitari, ritenuto riservato alla polizia locale e comunque inidoneo rispetto alla collocazione delle strade; 11) l'omessa verifica dell'anomalia dell'offerta, nonostante il ribasso e i numerosi servizi aggiuntivi. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. I primi due motivi sono stati respinti perché l'unità amministrativa con diploma e formazione tributaria, destinata al front office, al back office e ad alcune attività operative, era distinta dal funzionario responsabile della riscossione, espressamente indicato nell'offerta come ulteriore risorsa professionale dotata di esperienza ultradecennale e incaricata della riscossione coattiva. Non vi era quindi violazione dell'art. 1, comma 793, della legge n. 160/2019 né del disciplinare. Il terzo motivo è stato respinto perché l'offerta prevedeva il sollecito dopo la formazione del titolo esecutivo e prima dell'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, richiamando espressamente l'art. 1, comma 795, della legge n. 160/2019; il sollecito è comunque obbligatorio solo per crediti fino a 10.000 euro. Il quarto motivo è stato respinto poiché la previsione dell'avvio entro trenta giorni era subordinata al rispetto dei termini legali, compreso il termine dilatorio di 120 giorni, ridotto a 60 giorni per importi inferiori a 1.000 euro. Il quinto motivo è stato respinto in quanto i 51 giorni contestati per l'IMU non rappresentavano la durata complessiva della procedura, articolata in quattro fasi per un totale di 81 giorni; per la TARI, i 41 giorni riguardavano soltanto la bonifica della banca dati e non l'intera procedura di recupero. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato e al limite dell'inammissibilità, perché l'asserita onerosità di un singolo servizio aggiuntivo non dimostrava l'anomalia dell'offerta nel suo complesso. Il settimo motivo è stato respinto poiché i servizi aggiuntivi erano sufficientemente determinati e valutabili, essendo indicati, tra l'altro, il numero delle targhe turistiche e degli impianti pubblicitari e le modalità di accesso allo sportello virtuale. L'ottavo motivo è stato respinto perché la valutazione dell'offerta tecnica compete alla commissione giudicatrice; il RUP non partecipa alle operazioni valutative e la commissione non era tenuta a conformarsi o a rispondere alle sue osservazioni. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile, per genericità, quanto al procedimento penale, poiché non era indicata la persona coinvolta né il suo ruolo nell'impresa; quanto alle penali contrattuali, il TAR ha affermato che, se la stazione appaltante ritiene che la pregressa vicenda non incida sull'affidabilità professionale, tale valutazione può risultare anche implicitamente dall'ammissione alla gara, mentre un provvedimento di esclusione per grave illecito professionale richiede una motivazione particolarmente puntuale. Il decimo motivo è stato respinto perché l'attività di ricognizione degli impianti pubblicitari può essere affidata agli agenti accertatori delle entrate, compresi i soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione; l'eventuale incompetenza a irrogare sanzioni stradali non impedisce l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione del canone pubblicitario. Il motivo è stato inoltre ritenuto infondato quanto alla collocazione degli impianti. L'undicesimo motivo è stato respinto perché la scelta di attivare o meno la verifica facoltativa di anomalia rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante e può essere sindacata solo per manifesta illogicità, abnormità, arbitrarietà o decisivo errore di fatto; la ricorrente non aveva fornito elementi probatori idonei a dimostrare tali vizi. Le domande di aggiudicazione, subentro e risarcimento sono rimaste conseguentemente prive di accoglimento.
Norme richiamate
art. 1, comma 793, l. 160/2019
i funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione
I requisiti di qualificazione previsti per il funzionario responsabile della riscossione riguardano la specifica figura professionale incaricata di tali funzioni e non ogni addetto alle attività operative di sportello, front office, back office o altre mansioni ausiliarie.
art. 1, comma 795, l. 160/2019
dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva deve essere inviato un sollecito di pagamento; se non si provvede al pagamento entro 30 giorni sono attivate le procedure esecutive
Il sollecito deve precedere l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive nei casi previsti dalla legge; l'obbligo riguarda il recupero di importi fino a 10.000 euro, mentre la procedura deve comunque rispettare i termini dilatori legali, inclusa la riduzione prevista per gli importi inferiori a 1.000 euro.
art. 98, comma 4, d.lgs. 36/2023
Quando la stazione appaltante non ritiene che una pregressa vicenda contrattuale infici la moralità professionale dell'operatore, la motivazione della non esclusione può risultare anche implicitamente dall'ammissione alla gara; l'esclusione per grave illecito professionale richiede invece un particolare onere motivazionale.
art. 1, comma 179, l. 296/2006
Tra gli agenti accertatori delle entrate degli enti locali rientrano anche i soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, ai quali può essere affidata la ricognizione degli impianti pubblicitari privati.
art. 1, comma 821, l. 160/2019
L'impresa affidataria del servizio di riscossione può applicare le sanzioni per omessa dichiarazione del canone pubblicitario, anche se non è competente a irrogare le sanzioni previste dall'art. 23 del codice della strada.
art. 23 d.lgs. 285/1992
L'eventuale competenza della polizia locale o di altri soggetti per le violazioni relative alla collocazione degli impianti pubblicitari non esclude la distinta attività di accertamento delle entrate e del canone pubblicitario affidata all'operatore del servizio.
art. 120 c.p.a.
La controversia relativa all'aggiudicazione di una procedura di gara è trattata secondo il rito speciale degli appalti.
art. 133 c.p.a.
La controversia è stata proposta anche in sede di giurisdizione esclusiva per l'accertamento della pretesa all'aggiudicazione e per le conseguenti domande di inefficacia, subentro e risarcimento.
Massime di principio
- I requisiti legali propri del funzionario responsabile della riscossione devono essere riferiti alla persona cui sono effettivamente attribuite le funzioni di responsabile; non possono essere estesi automaticamente a ogni unità amministrativa impiegata nelle attività operative o ausiliarie del servizio.
- Un'offerta tecnica non è illegittima per la sola presenza di formulazioni poco chiare quando, mediante la lettura complessiva dell'offerta e dei richiami alla disciplina legale, risulti che il concorrente ha previsto il rispetto delle scansioni procedimentali e dei termini inderogabili stabiliti dalla legge.
- L'obbligo di invio del sollecito di pagamento prima dell'esecuzione coattiva opera nei limiti oggettivi previsti dalla legge per i crediti fino a 10.000 euro; la valutazione dell'offerta deve considerare il suo contenuto complessivo e le clausole con cui il concorrente richiama il rispetto della disciplina normativa.
- La contestazione dell'inattendibilità economica dell'offerta non può fondarsi sulla sola asserita onerosità di un servizio aggiuntivo: occorre dimostrare, considerando l'offerta nel suo complesso, una concreta e manifesta insostenibilità economica dell'esecuzione.
- La valutazione dell'offerta tecnica appartiene alla commissione giudicatrice; il RUP non partecipa alle operazioni di valutazione e la commissione non è tenuta a recepire o a confutare le sue osservazioni, purché eserciti correttamente la propria competenza.
- La scelta di sottoporre o meno un'offerta alla verifica facoltativa di anomalia rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non richiede una motivazione particolare; è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, abnormità, arbitrarietà o decisivo errore di fatto. Per la non esclusione dovuta a pregresse vicende contrattuali può essere sufficiente una motivazione implicita, mentre l'esclusione per grave illecito professionale richiede una motivazione analitica.
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