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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27088 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'accertamento ICI relativo all'anno 2001 per due fabbricati utilizzati dalla cooperativa nello svolgimento di attività agricole e agroindustriali. Ha sostenuto che la disciplina sulla ruralità introdotta nel 2007 e qualificata come interpretativa nel 2008 non potesse applicarsi retroattivamente all'annualità 2001; che i fabbricati fossero strumentali a un'attività imprenditoriale della cooperativa e non direttamente agricola; e che mancasse l'identità tra proprietario degli immobili e proprietari dei terreni. In subordine, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma retroattiva per asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha riconosciuto che, per i fabbricati non iscritti al catasto fabbricati, la ruralità può essere accertata in concreto dal giudice tributario, verificando l'asservimento dell'immobile a un'attività agricola prevista dall'art. 2135 c.c. Ha ritenuto irrilevanti sia la mancata coincidenza tra proprietario del fabbricato e proprietario del fondo, sia il fatto che il fabbricato fosse di proprietà di una cooperativa. Le attività di allevamento, incubazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci erano sufficienti a integrare la strumentalità agricola. La Corte ha inoltre confermato la natura interpretativa e retroattiva della disciplina sulla ruralità, applicabile anche all'ICI 2001, e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate (...) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.

    La norma riconosce la ruralità anche agli immobili strumentali utilizzati da cooperative agricole per attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

  • D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, convertito dalla L. n. 222 del 2007

    Ha esplicitato che tra gli immobili rurali rientrano quelli strumentali alle attività agricole svolte anche da cooperative e consorzi agricoli. La Corte ne ha valorizzato la funzione chiarificatrice e non meramente innovativa, ammettendone l'applicazione alle annualità anteriori.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.

    La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva: gli immobili rurali non costituiscono fabbricati ai fini ICI, anche per periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lettera a)

    La norma, interpretata dal legislatore nel 2008, non considera fabbricati ai fini ICI le unità immobiliari dotate dei requisiti di ruralità previsti dalla normativa speciale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    Per i fabbricati non censiti nel catasto fabbricati, la base imponibile ICI può essere determinata sulla base del valore contabile, ma ciò non esclude la successiva verifica concreta della ruralità e della conseguente esenzione.

  • Codice civile, art. 2135

    Il riferimento alle attività agricole comprende, oltre alla produzione primaria, le attività connesse di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché svolte secondo i requisiti previsti dalla legge.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    La Corte ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, ritenendo obiettivamente differenti gli immobili rurali rispetto a quelli abitativi o industriali e legittima la scelta legislativa di favorire fiscalmente il settore agricolo.

Massime di principio

  • Per stabilire l'esenzione ICI di un fabbricato rurale non censito al catasto fabbricati, il giudice deve verificare in concreto la sua strumentalità e il suo asservimento a un'attività agricola, non potendo basarsi soltanto sulla classificazione catastale o sull'assenza di una rendita propria.
  • La ruralità può essere riconosciuta anche a immobili appartenenti a una cooperativa agricola, se utilizzati per attività di allevamento, manipolazione, trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
  • Non è necessario che il proprietario del fabbricato coincida con il proprietario del terreno: la coincidenza soggettiva non costituisce, per gli immobili strumentali, un requisito indispensabile.
  • La disciplina che chiarisce l'esenzione ICI dei fabbricati rurali ha natura interpretativa e può applicarsi retroattivamente alle annualità precedenti, purché siano effettivamente dimostrati i requisiti sostanziali di ruralità.
  • Nei giudizi relativi a fabbricati non censiti, l'onere di provare la destinazione agricola e la strumentalità dell'immobile grava sul contribuente che invoca l'esenzione, mentre la valutazione dei fatti spetta al giudice di merito.
  • La mera destinazione produttiva o la proprietà da parte di una persona giuridica non escludono la ruralità: conta il collegamento funzionale concreto tra fabbricato e attività agricola legalmente qualificata.

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