Sentenza del 12/01/2022 n. 240 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento tributario - omessa esibizione - preclusione probatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha stabilito che l'omessa esibizione da parte del contribuente impedisce che i documenti, i libri e i registri non prodotti possano essere presi in considerazione a favore del contribuente sia in sede di accertamento amministrativo sia in sede contenziosa. Il ricorso del contribuente è stato respinto per mancata prova documentale; l'Ufficio è stato confermato vincente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non ha esibito, in risposta agli inviti dell'Ufficio, i documenti, i libri e i registri richiesti ai fini dell'accertamento tributario; si discute se tali documenti possano essere considerati a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa.
Norme richiamate
Art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
La norma è interpretata nel senso che l'obbligo di esibizione gravante sul contribuente è rilevante ai fini probatori: la mancata produzione dei documenti richiesti inibisce l'utilizzo degli stessi in suo favore e legittima l'Ufficio ad adottare valutazioni sulla base degli elementi disponibili.
Massime di principio
- La mancata esibizione dei documenti richiesti dall'Ufficio comporta la preclusione probatoria: i documenti non prodotti non possono essere valutati in favore del contribuente.
- Il contribuente deve rispondere tempestivamente e in modo documentato agli inviti dell'Ufficio; giustificazioni oggettive e prove della impossibilità di esibire possono attenuare la preclusione se adeguatamente dimostrate.
- Documenti prodotti tardivamente o per la prima volta in rito potrebbero essere esclusi se non giustificata la tardività; è quindi fondamentale sollevare la documentazione già in sede amministrativa.
- Se l'Ufficio non ha adeguata documentazione alternativa, l'omessa esibizione rafforza le presunzioni dell'amministrazione e può condurre a accertamenti sfavorevoli.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e portare in copia i registri e documenti richiesti, documentare le ragioni dell'eventuale impossibilità di esibizione e, se necessario, chiedere termini o formulare istanze motivando l'eventuale esonero.
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