Parere n. 1685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Italcave s.p.a. contro la Regione Puglia, l’A.R.P.A. Puglia, l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e l’AReSS Puglia - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale e nei confronti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute e di C.I.S.A. s.p.a. per l’annullamento: - della nota della Regione Puglia, Direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana del 17 marzo 2025, di notifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 10 marzo 2025, avente ad oggetto "Presa d'atto del Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (V.D.S.) nell'area di Taranto ai sensi della L.R. 21/12 per l'anno 2024, redatto da A.R.P.A. Puglia, ARESS Puglia e ASL Taranto" con invito ai gestori destinatari a produrre un Piano di riduzione "contenente le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti nel Rapporto V.D.S.”; - della Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 10 marzo 2025; - del Rapporto di Valutazione del Danno sanitario da quella approvato; - del verbale della riunione di coordinamento A.R.P.A. Puglia, AReSS Puglia e ASL Taranto - "V.D.S. area di Taranto ai sensi della L. R. 21/2012, che si sarebbe tenuta in data 20 dicembre 2024, trasmesso il 26 marzo 2025; - dell'atto di diffida ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 21/2012 della Direzione Ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia del 13 giugno 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 270 del 10 marzo 2025, del Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario relativo all’area di Taranto per l’anno 2024 e degli atti conseguenti, con istanza cautelare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato gli atti regionali e tecnici concernenti la Valutazione del Danno Sanitario nell’area di Taranto, deducendo tre motivi di ricorso fondati, in sintesi, su difetto di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà, erroneo apprezzamento del rischio, contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione delle Linee Guida S.N.P.A. n. 34/2021 e delle Linee Guida nazionali in materia di impatto sanitario. Nel corso del procedimento, la Regione Puglia ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto davanti al competente T.A.R. Puglia - Lecce. La questione sottoposta alla Sezione riguardava pertanto la sorte del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione rituale e tempestiva e della sua riassunzione in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione non ha esaminato i motivi di merito né la fondatezza dell’istanza cautelare. Ha rilevato che l’opposizione della Regione Puglia era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente riassunto davanti al T.A.R. Puglia - Lecce ai sensi dell’art. 48 c.p.a. In applicazione della disciplina sulla trasposizione del ricorso straordinario, ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso straordinario
L’opposizione proposta dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto in sede giurisdizionale davanti al T.A.R. Puglia - Lecce, il procedimento straordinario non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, impedendo la prosecuzione del procedimento straordinario.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata con riferimento al deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 48 c.p.a.
costituzione in giudizio e riassunzione a seguito di opposizione al ricorso straordinario
La riassunzione del ricorso davanti al giudice amministrativo competente, successiva all’opposizione, rende improcedibile il ricorso straordinario per trasposizione.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, seguita dalla riassunzione del ricorso davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 48 c.p.a., comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
- Quando il ricorso straordinario è trasposto in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito dedotti contro gli atti impugnati.
- La definizione del ricorso straordinario per trasposizione assorbe la relativa domanda cautelare, poiché la tutela cautelare deve essere valutata nell’ambito del giudizio amministrativo instaurato o riassunto davanti al tribunale competente.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Italcave s.p.a. contro atti della Regione Puglia relativi alla Valutazione del Danno Sanitario nell’area di Taranto per l’anno 2024, con contestuale istanza cautelare. Il ricorso era stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.
Atti impugnati e motivi di ricorso
La ricorrente aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 270 del 10 marzo 2025, la nota regionale di notificazione, il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario, il verbale della riunione di coordinamento tra A.R.P.A. Puglia, AReSS Puglia e ASL Taranto, nonché il successivo atto di diffida regionale.
I motivi dedotti riguardavano:
- il difetto di istruttoria, la falsa rappresentazione della realtà, il malgoverno, la perplessità e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, con violazione delle Linee Guida S.N.P.A. n. 34/2021;
- la contraddittorietà e l’illogicità manifesta dell’azione amministrativa;
- il difetto di istruttoria, la falsa rappresentazione della realtà e l’erroneo apprezzamento del rischio, con violazione delle Linee Guida nazionali in materia di impatto sanitario.
Opposizione e riassunzione davanti al TAR
Nel corso del procedimento, la Regione Puglia ha notificato alle altre parti un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trattata in sede giurisdizionale. A seguito della costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso è stato riassunto davanti al competente T.A.R. Puglia - Lecce.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione e ha considerato decisiva l’avvenuta riassunzione del ricorso davanti al giudice amministrativo. La trasposizione determina infatti il venir meno del procedimento straordinario, che non può proseguire davanti al Consiglio di Stato.
Per tale ragione, la Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità della Valutazione del Danno Sanitario, degli atti regionali e delle metodologie tecniche contestate dalla ricorrente.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita, dovendo essere eventualmente esaminata nell’ambito del giudizio instaurato o riassunto davanti al T.A.R. Puglia - Lecce.
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