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Sentenza

Sentenza n. 644/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0547133 del 07.11.2022, con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 10 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – U.O.D. Strategia Agricola per le Aree a bassa Densità Abitativa di Avellino ha disposto la non ammissibilità della domanda di sostegno n. 84250146929 prot. AGEA.ASR.2018.1164052, depositata in data 06.07.2018; b – del verbale della Commissione di valutazione delle richieste di riesame reso all''esito della seduta del 21.09.2022, allegato e presupposto al provvedimento sub a); c - del D.R.D. n. 385 del 13.10.2022 nell''ambito del quale “lette le sentenze del Tar Campania: nn. … 1543/2022 con le quali è stato disposto il riesame delle istanze proposte rispettivamente da … Giannini Felice Paolo … ritenuto che, all''esito del riesame delle istanze sopra indicate, le medesime siano inammissibili a finanziamento, con conseguente disimpegno di ulteriori € 3.228.984,32 …”; d - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 400 del 19.10.2022 recante Rettifica della graduatoria unica regionale definitiva approvata con D.R.D. n. 157 del 3/08/2020, rettificata con D.R.D. n. 262 del 1/09//021 n. 336 del 2/11/2021, n. 568 del 16/12/2021, n. 57 del 02/02/2022 e n. 385 del 13/10/2022 nella parte in cui il ricorrente non è tra le domande ammissibili; e – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0326001 del 23.06.2022, recante il preavviso di non ammissibilità della predetta domanda; f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali; nonché per l''accertamento del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili. II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati il 5/7/2023: a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0329094 del 28.06.2023, comunicato in pari data, con il quale il Dirigente presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – U.O.D. Strategia Agricola per le Aree a bassa Densità Abitativa di Avellino ha disposto la non ammissibilità della domanda di sostegno n. 84250146929 prot. AGEA.ASR.2018.1164052, depositata in data 06.07.2018; b – del verbale della Commissione di riesame prot. n. 2023.0304957 del 14.06.2023, trasmesso in allegato e presupposto al provvedimento sub a); c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0220196 del 27.04.2023 con la quale sono state comunicate ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 le ragioni ostative all''accoglimento della domanda di sostegno; d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0015501 con la quale, in data 12.01.2023, è stato trasmesso il verbale reso dalla Commissione di riesame all''esito della seduta del 28.12.2022; e - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali nonché per l''accertamento del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.

Giustizia amministrativa202300157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissibilità e finanziabilità della domanda di sostegno, dapprima adottato dopo il riesame disposto da una precedente sentenza e poi confermato con un successivo provvedimento impugnato con motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una domanda di sostegno nell'ambito del bando di attuazione del "Progetto Integrato Giovani" del PSR Campania 2014/2020. Un primo diniego regionale era stato annullato dal TAR con sentenza n. 1543/2022, rimasta inoppugnata. In esecuzione di tale pronuncia, la Regione aveva riavviato l'istruttoria e adottato un nuovo diniego, fondato sulla necessità di acquisire o depositare la richiesta di autorizzazione sismica per gli interventi sull'immobile destinato allo stoccaggio e confezionamento delle uova e sulla violazione delle disposizioni del PSR relative ai preventivi per l'acquisto di macchine e attrezzature. Il ricorrente ha impugnato tale atto deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo, tra l'altro, la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, l'illegittimità dell'applicazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e l'erroneità delle ragioni sostanziali del diniego. La Regione ha poi adottato, all'esito di un ulteriore riesame sollecitato dal ricorrente, un nuovo provvedimento di non ammissibilità, impugnato con motivi aggiunti. Con questi ultimi il ricorrente ha contestato nuovamente la violazione del giudicato, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e l'illegittimità dei due rilievi relativi all'autorizzazione sismica e alla mancanza di tre preventivi o della documentazione comprovante l'unicità dei fornitori. Ha inoltre censurato la mancata attribuzione di ulteriori punti. Ha sostenuto la permanenza dell'interesse anche in ragione dell'accantonamento di risorse disposto dalla Regione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il successivo provvedimento adottato all'esito del riesame aveva superato e sostituito gli atti precedentemente impugnati. Ha respinto i motivi aggiunti. Quanto alla dedotta violazione del giudicato, ha rilevato che la precedente sentenza aveva annullato un diniego relativo a un interesse legittimo pretensivo senza riconoscere direttamente il diritto al finanziamento; la Regione era quindi tenuta a rinnovare il procedimento, ma poteva adottare una nuova determinazione negativa adeguatamente motivata. È stato ritenuto applicabile il principio del "one-shot temperato": l'amministrazione deve riesaminare l'affare nella sua interezza, formulando tutte le ragioni rilevanti, ma il giudicato di annullamento non comporta automaticamente l'ammissione al beneficio. Il nuovo diniego, fondato sulle medesime ragioni già esposte e adeguatamente illustrato dal verbale della Commissione di riesame, non ha violato il giudicato. Il TAR ha inoltre escluso l'applicabilità al procedimento originario dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 76/2020, poiché la domanda era stata presentata nel 2018, prima dell'entrata in vigore della novella; ai fini temporali rileva l'avvio del procedimento iniziale, non il successivo riesercizio del potere. Nel merito, il rilievo relativo all'autorizzazione sismica è stato ritenuto legittimo: il computo metrico allegato alla domanda descriveva lavori di consistenza maggiore rispetto alle mere riparazioni locali prospettate dal ricorrente, senza che quest'ultimo avesse fornito elementi idonei a smentire tale ricostruzione. È stata ritenuta legittima anche la contestazione concernente i preventivi: il bando richiedeva, per forniture altamente specializzate o non reperibili presso più operatori, non solo l'attestazione di unicità del fornitore, ma anche la relativa documentazione di supporto; le attestazioni prodotte per le forniture della selezionatrice e delle attrezzature non erano accompagnate da tale documentazione. Le ulteriori censure sul punteggio non sono state esaminate per difetto di utilità concreta, essendo comunque legittima la non ammissibilità della domanda e risultando, secondo quanto riferito dalla Regione, insufficiente anche il punteggio astrattamente ottenibile ai fini del finanziamento. L'accantonamento delle risorse non è stato ritenuto idoneo a fondare un interesse concreto, in assenza di prova della capienza dei fondi. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    «Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni»; «In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato».

    La novella introduce un limite sostanziale al potere amministrativo, imponendo di considerare nel procedimento iniziale tutti gli elementi emersi e precludendo la successiva deduzione di motivi ostativi già risultanti dall'istruttoria; la sua applicabilità ratione temporis dipende dall'avvio del procedimento originario, non dalla data del successivo riesercizio del potere.

  • art. 12, comma 1, lett. e), d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020

    Ha modificato l'art. 10-bis l. 241/1990 introducendo il limite relativo alla deduzione, nel nuovo esercizio del potere, di motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

  • Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018

    Sono state richiamate dalla Regione e dal giudice per valutare la necessità della richiesta di autorizzazione sismica in relazione alla consistenza dei lavori progettati.

  • Disposizioni Generali del PSR Campania 2014/2020, paragrafo 13.2.2.1

    Richiedono il rispetto delle regole sui preventivi per l'acquisto di macchine e attrezzature; per forniture altamente specializzate o non reperibili presso più fornitori occorrono un'attestazione di unicità e idonea documentazione di supporto.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento negativo relativo a un interesse legittimo pretensivo non attribuisce, di regola, direttamente il bene della vita richiesto, ma impone all'amministrazione di rinnovare il procedimento nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza.
  • Nel riesercizio del potere dopo l'annullamento di un diniego opera il principio del "one-shot temperato": l'amministrazione deve riesaminare l'affare nella sua interezza e dedurre tutte le ragioni ostative rilevanti, ma può adottare una nuova determinazione negativa purché coerente con il giudicato e adeguatamente motivata.
  • Il limite introdotto dalla novella dell'art. 10-bis l. 241/1990, che impedisce di dedurre nel nuovo esercizio del potere motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato, si applica ai procedimenti originariamente avviati dopo l'entrata in vigore della novella; non rileva, a tal fine, la data del successivo riesercizio del potere.
  • Quando il bando di finanziamento richiede, per forniture asseritamente uniche o altamente specializzate, la documentazione comprovante l'impossibilità di reperire altri fornitori, la mera attestazione di unicità rilasciata dal fornitore non è sufficiente a dimostrare il possesso del requisito documentale.
  • Le censure sul punteggio o sulla collocazione in graduatoria non devono essere esaminate quando la domanda è comunque legittimamente non ammissibile e l'eventuale accoglimento delle doglianze non procurerebbe al ricorrente un'utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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