Ordinanza n. 4126/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -Per l’ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta- previa tutela cautelare - del pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. - In subordine, ingiungere alla Pubblica amministrazione convenuta il pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dell''ordinanza cautelare collegiale richiesta. - L’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e, per l’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia - La condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari a 21.472,08, maggiorata di una mensilità per ogni mese ulteriore trascorso durante il procedimento e sino all’ottenimento del visto d’ingresso da parte del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 25\2\2026 : In via cautelare: - L’emissione in via cautelare di un provvedimento volto a ordinare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di decadenza del nulla osta emesso dal SUI di Massa Carrara il 14/8/2025 e il riesame del medesimo provvedimento nel senso del suo annullamento in autotutela entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia - Per l’effetto la sospensione anche del provvedimento di rigetto del visto emesso dall’Ambasciata di Dhaka il 27/11/2025 e il riesame del medesimo provvedimento nel senso dell’accoglimento dell’istanza di rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro, entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia; Nel merito: - L’annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P- MS/L/Q/2023/100108 emesso dal SUI di Massa Carrara il 14/8/2025; - Per l’effetto, l’annullamento del provvedimento (prot. n. V-11838/2025) di rigetto della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata italiana a Dhaka il 27/11/ 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato; con motivi aggiunti, provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del visto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato nel procedimento per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato, la conclusione del procedimento entro un termine giudiziale, una somma provvisoria di € 76,68 per ogni giorno di ritardo e il risarcimento dei danni quantificato in € 21.472,08, oltre a una mensilità per ogni ulteriore mese di ritardo. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del SUI di Massa Carrara del 14 agosto 2025, recante la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato, nonché il provvedimento dell'Ambasciata italiana a Dhaka del 27 novembre 2025, recante il rigetto della richiesta di visto. La censura esaminata in sede cautelare riguarda soprattutto la decadenza del nulla osta, ritenuta adottata automaticamente per il mero decorso del termine semestrale di validità del titolo, senza un'adeguata istruttoria sulle cause del mancato rilascio del visto e sulla loro eventuale imputabilità al ricorrente. Sono stati prospettati, inoltre, profili di sproporzionalità e irragionevolezza. Le amministrazioni hanno eccepito la carenza di interesse, ma il Collegio ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché la decadenza del nulla osta appariva fondata sul solo decorso del termine semestrale, senza effettiva valutazione dei motivi del mancato utilizzo del titolo e della loro imputabilità alla condotta del lavoratore. Da ciò derivavano possibili profili di illegittimità per difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché la persistente efficacia della decadenza avrebbe potuto determinare la definitiva perdita dell'opportunità lavorativa. Il giudice ha quindi sospeso l'esecutività del provvedimento di decadenza del nulla osta e ordinato al SUI di Massa Carrara di riesaminare la posizione del ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata per il 23 febbraio 2027; le spese sono state riservate alla decisione definitiva. L'ordinanza non ha deciso nel merito le ulteriori domande relative al silenzio, al diniego del visto e al risarcimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base della tutela cautelare collegiale concessa dal TAR, mediante sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e adozione di una misura conformativa di riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La decadenza automatica da un titolo amministrativo per il mero decorso del termine di validità può presentare profili di illegittimità quando l'amministrazione non svolga un'adeguata istruttoria sulle cause del mancato utilizzo del titolo e sulla loro eventuale imputabilità all'interessato.
- Nel valutare la legittimità di una decadenza con effetti gravemente pregiudizievoli, l'amministrazione deve considerare la proporzionalità e la ragionevolezza della misura in rapporto alle circostanze concrete.
- In sede cautelare, il rischio concreto di perdita definitiva di un'opportunità lavorativa può integrare il periculum in mora necessario per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- Quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere l'esecutività dell'atto e ordinare all'amministrazione il riesame della posizione entro un termine determinato.
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